Cassazione Civile, Ordinanza n. 01256/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto originariamente opposizione avverso cartelle esattoriali, deducendo di esserne venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo e assumendo la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di interesse ad agire, ritenendo non impugnabile l'estratto di ruolo in quanto tale. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa alla compensazione delle spese disposta dal giudice di pace, sostenendo di avere diritto alle spese per soccombenza virtuale; (2) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., contestando la statuizione di difetto di interesse ad agire sul presupposto della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e affermando di avere impugnato il ruolo e la cartella, non il solo estratto; (3) omesso esame di fatto decisivo, deducendo che l'interesse ad agire sarebbe comunque sussistito perché l'agente della riscossione non aveva adottato sgravio e aveva resistito all'eccezione di prescrizione; (4) violazione dell'art. 100 c.p.c., ribadendo che la resistenza dell'ADER all'eccezione di prescrizione avrebbe reso attuale l'interesse ad agire. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi secondo, terzo e quarto, ritenendoli infondati, e ha richiamato il principio per cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo per far valere l'omessa o invalida notifica della cartella, non anche per dedurre fatti estintivi successivi come la prescrizione, in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza o di iniziative esecutive già intraprese. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la compensazione delle spese in ragione dell'automatica estinzione del processo conseguente all'annullamento ex lege dei debiti di modesto importo, richiamando la giurisprudenza sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il giudizio di difetto di interesse ad agire e, quindi, l'inammissibilità dell'opposizione/appello avverso l'estratto di ruolo, poiché il ricorrente intendeva far valere la prescrizione del credito senza dedurre l'omessa o invalida notifica della cartella e senza che risultassero iniziative esecutive dell'amministrazione. Ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza sulle spese, ritenendo legittima la compensazione nel contesto della cessazione della materia del contendere per annullamento automatico dei carichi previsti dalla disciplina sopravvenuta. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto dal ricorrente
richiamato per contestare la motivazione della sentenza impugnata
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza
indicati come vizi dedotti nei motivi di ricorso
richiamato per affermare la legittimità della compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni
richiamato per escludere l'interesse ad agire in assenza di obiettiva incertezza e di iniziative esecutive
richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore
commi 1 e 2; art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per la possibilità di memoria
art. 4, comma 1, D.L. 119/2018
richiamato come fonte dell'annullamento automatico dei debiti tributari di modesto importo e della cessazione della materia del contendere
richiamato per l'annullamento automatico dei debiti inferiori a 1000 euro affidati alla riscossione nel periodo indicato
art. 3-bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
richiamato come disciplina sopravvenuta che esclude la diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo ipotesi particolari
richiamata come legge di conversione del D.L. 146/2021
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo quando sia funzionale a recuperare la tutela contro una cartella non ritualmente notificata o invalida; non è invece utilizzabile per far valere meri fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione del credito, in assenza di una concreta situazione di obiettiva incertezza.
- Quando la cartella sia stata regolarmente notificata e non sia stata tempestivamente impugnata, non sussiste interesse ad agire per proporre un'azione di accertamento negativo del credito fondata soltanto sulla prescrizione successiva, se non risultano iniziative esecutive o cautelari dell'amministrazione.
- La semplice conoscenza del debito tramite estratto di ruolo non basta a fondare l'interesse ad agire: l'attore deve allegare specifici elementi che dimostrino l'attualità e concretezza della lesione o dell'incertezza giuridica.
- L'annullamento automatico dei carichi previsto dalla disciplina speciale sui debiti di modesto importo determina, per i rapporti litigiosi, la cessazione della materia del contendere e può giustificare la compensazione delle spese per eccezionali ragioni.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione può fondarsi sulla corretta applicazione della disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai soli casi espressamente previsti.
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