Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06828/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente di società aveva impugnato il licenziamento intimatogli nel 2009 deducendone l’illegittimità e, dopo che nei precedenti giudizi era stata dichiarata la sua decadenza dall’impugnazione, aveva proposto opposizione allo stato passivo della procedura concorsuale della società per ottenere l’ammissione del credito conseguente alla dedotta illegittimità del recesso: in via principale l’ammissione al passivo del credito per l’indennità supplementare prevista dal CCNL dirigenti industria e per accessori, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa; in subordine la condanna della società al pagamento dell’indennità supplementare e dell’indennità di preavviso. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo maturata la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, poiché il ricorso giudiziale era stato depositato oltre il termine di 180 giorni dalla impugnazione stragiudiziale. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha sostenuto, con due motivi, che il Tribunale avesse errato nel ritenere applicabile al dirigente il regime decadenziale dell’art. 32, comma 2, l. n. 183/2010: secondo il ricorrente tale disposizione riguarda i soli casi di invalidità del licenziamento (nullità/annullabilità), non anche la mera ingiustificatezza convenzionale del recesso del dirigente, rispetto alla quale opera solo una tutela risarcitoria e non reintegratoria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, affinché esamini le ulteriori censure dell’opposizione una volta esclusa la decadenza. La Corte ha affermato che, in tema di licenziamento del dirigente, i termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione previsti dall’art. 6 l. n. 604/1966 come modificato dall’art. 32 l. n. 183/2010 non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, perché tale nozione non coincide con quella di invalidità del licenziamento. Il termine "invalidità" va interpretato restrittivamente, come vizio idoneo a determinare la demolizione dell’atto e dei suoi effetti, e non può essere esteso analogicamente a ogni ipotesi di illegittimità del recesso. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato come parametro del primo motivo, poi superato dall’accoglimento della tesi di diritto sulla non applicabilità della decadenza al licenziamento per mera ingiustificatezza del dirigente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato come parametro del secondo motivo, per denunciare la violazione di legge nell’applicazione del regime di decadenza.

  • art. 6 l. n. 604/1966

    Nel testo antecedente e come modificato dal Collegato Lavoro, disciplina l’impugnazione del licenziamento con termini di decadenza ed inefficacia; la Corte ne limita l’applicazione ai casi di invalidità in senso stretto.

  • art. 10 l. n. 604/1966

    È richiamato per ricordare l’originaria esclusione dei dirigenti dall’ambito di applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.

  • art. 32, comma 2, l. n. 183/2010

    La clausola "anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento" viene interpretata in senso restrittivo: comprende solo licenziamenti nulli o comunque invalidi in senso tecnico, non la mera ingiustificatezza convenzionale del recesso del dirigente.

  • art. 18, comma 1, l. n. 300/1970

    Richiamato quale parametro dell’evoluzione normativa che ha esteso ai dirigenti la tutela reintegratoria per alcune ipotesi di nullità, rendendo coerente l’applicazione della decadenza solo a tali casi.

  • art. 2 l. n. 604/1966

    Richiamato come ipotesi di licenziamento nullo/discriminatorio già sottratta al regime della libera recedibilità.

  • art. 4 l. n. 604/1966

    Richiamato insieme all’art. 2 quale disposizione di tutela contro i licenziamenti nulli, applicabile anche ai dirigenti nei limiti indicati dal testo.

  • art. 3 l. n. 108/1990

    Richiamato per l’estensione espressa ai dirigenti del divieto di licenziamento discriminatorio.

  • art. 35 d.lgs. n. 198/2006

    Richiamato come ipotesi di nullità del licenziamento intimato in concomitanza col matrimonio.

  • art. 54 d.lgs. n. 151/2001

    Richiamato come ipotesi di divieto di licenziamento in materia di maternità e paternità.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato per il licenziamento intimato per motivo illecito determinante, ricondotto alle ipotesi di nullità.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Usato a sostegno dell’interpretazione restrittiva della norma decadenziale e del significato proprio del termine "invalidità".

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato come esempio di ipotesi legale collegata a invalidità del recesso per giusta causa, nel ragionamento sulla nozione di invalidità.

Massime di principio

  • In materia di impugnazione del licenziamento, le norme che prevedono decadenze ed inefficacia devono essere interpretate restrittivamente, perché incidono su diritti di difesa e stabilità delle posizioni giuridiche.
  • Il termine "invalidità" del licenziamento, quando impiegato dal legislatore per estendere il regime decadenziale, va inteso in senso tecnico: ricorre solo se il vizio dell’atto è idoneo a determinarne la caducazione, non quando il recesso sia semplicemente ingiustificato secondo la disciplina collettiva ma resti valido ed efficace.
  • Per il dirigente, la mera ingiustificatezza convenzionale del recesso, che comporta soltanto una tutela indennitaria/risarcitoria prevista dal contratto collettivo, non integra di per sé un’ipotesi di invalidità del licenziamento soggetta al termine decadenziale dell’art. 32, comma 2, l. n. 183/2010.
  • L’estensione ai dirigenti del regime decadenziale in tema di licenziamento opera solo in presenza di ipotesi di nullità o invalidità riconosciute dall’ordinamento come tali, non anche per tutte le forme di illegittimità del recesso.
  • Non è consentita un’interpretazione analogica di una disciplina decadenziale per ampliarne l’ambito oltre i casi espressamente considerati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.