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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32004/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un saldo debitore derivante da un'apertura di credito in conto corrente e dalla restituzione di un mutuo. Il debitore ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, che ha accolto l'opposizione, dichiarando la propria incompetenza e revocando il decreto ingiuntivo. La società ricorrente, subentrata nel credito bancario quale cessionaria, ha chiesto il regolamento di competenza sostenendo che i contratti bancari posti a base del credito contenevano clausole derogatorie della competenza, con previsione di fori esclusivi o alternativi (Cosenza, Bari, o il foro della filiale), e che non si applicava la disciplina consumeristica perché il debitore svolgeva attività imprenditoriale di produzione e commercio di frutta e verdura. Il ricorso, tuttavia, è stato ritenuto improcedibile per mancato deposito dei contratti e del fascicolo di merito: la sola trascrizione delle clausole nel ricorso e il richiamo alla loro produzione nel procedimento monitorio non bastavano, poiché mancava il materiale deposito degli atti su cui il ricorso si fondava, impedendo ogni controllo sul contenuto delle clausole stesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha rilevato che la ricorrente non aveva depositato i contratti bancari richiamati né il fascicolo di parte del giudizio di merito, limitandosi a trascrivere nel ricorso il testo delle clausole derogatorie e a indicare genericamente i documenti tra quelli prodotti. Tale omissione viola l'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'onere di specifica indicazione ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., e impedisce il controllo sulla fondatezza delle censure. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su clausole contrattuali è necessario produrre materialmente i contratti o, se già presenti nel fascicolo di merito, depositare tale fascicolo indicando in modo specifico dove i documenti siano rinvenibili; la mera trascrizione delle clausole nel ricorso non basta.
  • L'adempimento dell'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. è strettamente coordinato con quello di produzione ex art. 369, n. 4, c.p.c.: la mancanza di uno di essi rende impossibile il controllo della Corte sul contenuto del documento e determina improcedibilità del ricorso.
  • In sede di regolamento di competenza, quando la censura dipende da clausole derogatorie della competenza contenute nei contratti, la Corte non può esaminare il merito della questione se gli atti contrattuali non siano disponibili nel fascicolo di legittimità.
  • La mancata costituzione dell'intimato esclude la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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