Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione relativo a un atto di compravendita immobiliare avente ad oggetto un'area a destinazione industriale edificabile con fabbricati fatiscenti destinati alla demolizione. L'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, aveva rettificato il valore dichiarato nell'atto, stimando un maggior valore venale dei beni e applicando le conseguenti maggiori imposte. La società acquirente aveva impugnato l'atto e ottenuto accoglimento in primo grado; in appello l'Agenzia aveva dedotto la violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986 e una erronea valutazione della situazione di fatto. In cassazione l'Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e delle norme sulle imposte ipotecaria e catastale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente trasformato una rettifica di valore in una riqualificazione giuridica dell'atto; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 n. 4 c.p.c. Successivamente è stata depositata documentazione attestante l'avvenuta definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 130/2022.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, perché ha rilevato che la controversia era stata definita in via agevolata dalla parte contribuente ai sensi dell'art. 5 della legge n. 130/2022 e che non era stato notificato nei termini il diniego della definizione da parte dell'amministrazione finanziaria. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, trattandosi di fattispecie diversa da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
Richiamati dall'Ufficio come base del potere di rettifica e liquidazione del maggior valore dei beni immobili ai fini dell'imposta di registro.
La CTR lo aveva applicato nella versione anteriore alla riforma del 2017, valorizzando la causa reale dell'operazione e gli effetti giuridici prodotti; la ricorrente ha contestato tale applicazione sostenendo che vi fosse solo rettifica del valore e non riqualificazione dell'atto.
Richiamati nel primo motivo in relazione alla tassazione ipotecaria e catastale conseguente alla rettifica del valore.
art. 1-bis Tariffa allegata
Richiamato dalla ricorrente in tema di imposte ipotecaria e catastale connesse alla compravendita.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza della CTR come apparente o insufficiente.
Richiamato quale parametro di validità della motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro processuale del motivo per falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro processuale del motivo volto a denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato nel fatto come reclamo introduttivo della lite tributaria.
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
Indicato come base per la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 5 della legge n. 130/2022
Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, ritenuta validamente attivata dalla contribuente.
art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130
Interpretato nel senso che il diniego della definizione poteva essere notificato entro trenta giorni dalla domanda.
art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130
In mancanza di diniego tempestivo, impone la declaratoria di estinzione del procedimento.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria risulta validamente definita mediante procedura agevolata e l'amministrazione non notifichi tempestivamente il diniego previsto dalla disciplina speciale, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata della lite preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.
- La condanna al doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, trattandosi di misura collegata ai soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
- La rettifica del valore di un bene ai fini fiscali va distinta dalla riqualificazione giuridica dell'atto; la qualificazione dell'intervento dell'Ufficio dipende dal contenuto effettivo dell'avviso e dalla funzione concretamente esercitata.
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