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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27711/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato di furto di un fucile (art. 624-bis e artt. 1 e 7 legge n. 895/1967) con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., contestando: 1) la carenza di gravità indiziaria essendo gli indizi basati prevalentemente su intercettazioni che non provano materialmente il furto; 2) la motivazione insufficiente in relazione all'aggravante di stampo mafioso (416-bis.1), sia quanto alla conoscenza dell'uso dell'arma sia quanto al ruolo del destinatario; 3) la sproporzione e l'insufficienza delle esigenze cautelari, con riferimento alla lontananza temporale dei precedenti penali e del fatto rispetto all'applicazione della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché il riesame dei fatti e della valutazione delle intercettazioni rientra nella sfera del giudice di merito e non può essere sindacato in sede di legittimità salvo manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che ha valorizzato intercettazioni e l'incontro con il capo-cosca come elementi indizianti rilevanti per l'aggravante. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il Tribunale ha correttamente applicato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p., non essendovi elementi idonei a superarla, apprezzando il numero e la natura dei precedenti e la gravità concreta del fatto. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma richiamata quale riferimento per il reato di furto contestato; la Corte ne prende atto come titolo di reato oggetto dell'ordinanza cautelare.

  • legge n. 895/1967, artt. 1 e 7

    Norme richiamate in relazione all'illecito connesso al traffico/uso di armi; la loro menzione serve a qualificare la condotta contestata insieme alla fattispecie di furto.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante di stampo mafioso; la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario (intercettazioni, incontro con il capo-cosca, ruolo del destinatario dell'arma) potesse giustificare la gravità indiziaria anche in relazione a questa circostanza aggravante.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare i limiti formali del ricorso per cassazione, ossia i termini entro cui il ricorrente ha articolato i motivi.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi al vizio di motivazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la rilevanza delle censure mosse dal ricorrente in base a tale disposizione.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente applicato tale presunzione e che non sono emersi elementi idonei a superarla.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita la rivalutazione dei fatti e delle intercettazioni compiuta dal giudice di merito: le critiche che mirano a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo che si denunci una manifestissima illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono valutazione di fatto di competenza del giudice di merito; la Corte di legittimità può sindacarne la congruità solo nei limiti della manifesta illogicità.
  • Per riconoscere aggravanti di tipo mafioso può essere sufficiente un compendio indiziario congruo (es. collegamenti con il capo, accordi per la fornitura dell'arma, compensi), purché la motivazione mostri il nesso indiziario tra condotta e finalità mafiose.
  • L'art. 275, comma 3 c.p.p. stabilisce una presunzione relativa sull'attualità delle esigenze cautelari che il giudice deve considerare: spetta al ricorrente fornire elementi idonei a superarla; la gravità concreta del fatto e la natura/numero dei precedenti possono giustificare la misura anche se alcuni precedenti siano risalenti nel tempo.
  • La gravità astratta del reato non è di per sé sufficiente per la misura cautelare, ma la gravità della fattispecie concreta e le sue circostanze possono essere valorizzate per valutare il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.

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