Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale nel settore sanitario pubblico. Un dirigente medico titolare di incarico di alta specializzazione aveva chiesto il risarcimento del danno per il periodo anteriore al 1° gennaio 2013, deducendo che l’azienda sanitaria non avesse tempestivamente adottato la graduazione delle funzioni dirigenziali e la pesatura degli incarichi, attività necessarie per determinare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione. La corte d’appello aveva accolto la domanda, qualificando l’omissione come inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e liquidando il danno in via equitativa. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il lavoratore non avesse chiesto il risarcimento per mancata pesatura degli incarichi ma solo il pagamento della parte variabile dell’indennità; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avesse considerato delibere amministrative che, secondo la ricorrente, avrebbero già graduato gli incarichi o comunque avrebbero escluso un proprio obbligo; 3) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., contestando la liquidazione equitativa del danno e sostenendo che il pregiudizio non potesse essere determinato in modo coincidente con l’importo della componente variabile dell’indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di merito, risultava che il lavoratore aveva effettivamente proposto anche una domanda risarcitoria fondata sull’inadempimento dell’ente nella mancata tempestiva graduazione e pesatura degli incarichi, sicché non vi era violazione dell’art. 112 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per la formulazione eterogenea e non chiara delle censure, sia per difetto di specificità, anche perché non era stato trascritto il contenuto delle delibere invocate; inoltre, la Corte ha osservato che il subentro dell’ASP nei rapporti delle disciolte AUSL impediva di escludere l’obbligo dedotto. Il terzo motivo è stato respinto perché il danno da inadempimento, nel caso concreto, era stato correttamente ricondotto a una perdita di chance relativa alla mancata percezione della componente variabile della retribuzione di posizione, suscettibile di prova anche presuntiva e di liquidazione equitativa; il parametro adottato dal giudice di merito, fondato sulle somme riconosciute successivamente per il medesimo incarico, è stato ritenuto logicamente congruo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la domanda risarcitoria era già stata proposta in primo grado, sicché la decisione d’appello non ha pronunciato oltre i limiti del chiesto e pronunciato

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • artt. 115-116 c.p.c.

    non consentono, nel caso concreto, di ottenere un riesame del materiale probatorio in cassazione

  • art. 1218 c.c.

    l’omessa attivazione delle procedure di graduazione e pesatura degli incarichi integra inadempimento contrattuale, salvo prova di causa non imputabile

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è ammessa per il danno da perdita di chance quando il pregiudizio non sia suscettibile di precisa quantificazione

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano applicati anche in ambito contrattuale in quanto compatibili

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento comprende la perdita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, secondo regolarità causale

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare e trascrivere specificamente i documenti su cui si fonda la censura

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno del rinvio alla giurisprudenza di legittimità pertinente

  • art. 53 c.c.n.l. settore 5.12.1996

    richiamato quale base contrattuale del provvedimento di graduazione e della pesatura degli incarichi

  • art. 27 lett. C c.c.n.l. Dirigenza medica 8.6.2000

    individuava l’incarico professionale di alta specializzazione del dirigente medico

  • art. 8, comma 2, l. reg. Sicilia n. 5/2009

    ha determinato il subentro delle ASP nei rapporti attivi e passivi delle disciolte AUSL

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando il lavoratore deduce non solo il mancato pagamento di una componente retributiva, ma anche l’omessa attivazione da parte del datore delle procedure contrattualmente necessarie a determinarla, la domanda può avere natura risarcitoria per inadempimento contrattuale e non solo di adempimento.
  • In cassazione, la violazione dell’art. 112 c.p.c. può essere esclusa se dal ricorso introduttivo di merito risulta che la domanda effettivamente comprendeva il titolo poi valorizzato dal giudice di appello, anche se formulato con tecnica difensiva non perfettamente lineare.
  • Le censure che invocano il vizio di omesso esame o la violazione delle norme sulla valutazione delle prove sono inammissibili se mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito o se non rispettano il requisito di specificità e di autosufficienza del ricorso.
  • L’omessa o ritardata attivazione delle procedure di graduazione e pesatura degli incarichi può integrare inadempimento contrattuale fonte di responsabilità ex art. 1218 c.c., salvo prova dell’impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
  • Il danno derivante dalla mancata possibilità di percepire una componente retributiva collegata a procedure non espletate può essere qualificato come perdita di chance e liquidato equitativamente, purché sia provata una concreta occasione perduta e il nesso causale secondo regolarità causale.
  • Ai fini della liquidazione equitativa, il giudice di merito può utilizzare come parametro importi successivamente riconosciuti per il medesimo incarico o per la medesima graduazione, se il riferimento è logicamente coerente con il pregiudizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.