Sentenza del 23/11/2022 n. 34570 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di sentenza di merito relativa a un avviso di accertamento catastale che aveva rettificato la dichiarazione DOCFA per un parco eolico. La questione centrale era se, ai fini della determinazione della rendita catastale, la torre eolica debba essere considerata "costruzione" (da includere nella stima diretta dell'unità immobiliare) o macchinario/impianto funzionale al processo produttivo (da escludere ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21). In primo grado il ricorso della società era parzialmente accolto escludendo la torre; in appello l'Agenzia ha ottenuto l'accoglimento del proprio appello e la Corte territoriale ha ritenuto la torre assimilabile a costruzione stabile da includere nella rendita in base al metodo del costo di ricostruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21) ritenendo che la decisione di gravame non avesse adeguatamente valutato il profilo decisivo: se la torre fosse effettivamente funzionale al processo di produzione di energia (e dunque ricompresa nell'esclusione normativa dei macchinari/impianti) o solo elemento di sostegno. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio di diritto indicato. I rimanenti motivi di ricorso sono stati rigettati; la Corte ha disposto la rinnovazione dell'esame di merito e ha lasciato la decisione finale al giudice di rinvio.
Norme richiamate
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma opera per esclusione: definisce cosa rientra nella stima diretta (suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi) ma sottrae espressamente dalla stima i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo. La rilevanza di un manufatto non dipende solo dal suo ancoraggio al suolo ma dalla sua strumentalità rispetto al processo produttivo.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2
Richiamato come base normativa per il metodo del costo di ricostruzione adottato dall'amministrazione nella stima catastale; fornisce il fondamento al criterio tecnico-economico utilizzato per il calcolo della rendita.
Circolare n. 6 del 30 novembre 2012 (Agenzia del Territorio)
Documento tecnico-estimativo di riferimento per la determinazione della rendita catastale delle unità speciali e particolari; indicato come fonte regolativa utilizzata dall'amministrazione per determinare gli elementi di costo computabili.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
Ha normativamente richiamato aspetti della circolare 2012 e contribuito al quadro regolativo applicabile alla determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4
Richiamato nel quadro interpretativo relativo alla nozione di "immobile urbano" e alla disciplina catastale di riferimento.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3
Norma tecnica utilizzata per definire la nozione di unità immobiliare nel sistema censuario, rilevante ai fini del perimetro della stima catastale.
D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies (conv. in L. n. 88 del 2005)
Riferimento normativo che aveva già considerato la rilevanza delle costruzioni stabili nella determinazione della rendita (con specifico riguardo a centrali elettriche), utile al contemperamento interpretativo con la successiva disposizione del 2015.
Richiamato per il concetto di immobilizzazione al suolo: la sola stabile infissione non esaurisce la valutazione se l'elemento è strutturalmente funzionale al processo produttivo.
Massime di principio
- La L. n. 208/2015 (art. 1, comma 21) esclude dalla stima catastale i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano infissi stabilmente al suolo: la caratteristica decisiva è la strumentalità funzionale, non la consistenza materiale o l'ancoraggio.
- La mera stabilità, solidità o immobilizzazione al suolo di una componente (es. torre eolica) non è di per sé sufficiente a qualificarla come "costruzione" imponibile: il giudice deve accertare se la componente partecipa in modo essenziale e attivo al processo produttivo o si limita a una funzione di supporto passivo.
- In controversie simili il giudice di merito deve esaminare elementi tecnici e progettuali (progetti depositati, caratteristiche strutturali, ruolo nella dinamica di produzione, relazione tra torre e funzioni di generazione/contrasto alle forze del vento) per determinare la effettiva funzionalità della torre al processo di aerogenerazione.
- Le circolari e le prassi amministrative non possono estendere l'applicazione della stima diretta oltre i limiti fissati dalla legge: se la norma esclude gli impianti funzionali, la prassi che li includa deve essere valutata criticamente dal giudice alla luce della legge.
- Nella pratica, per difendere l'esclusione dalla rendita catastale è utile produrre documentazione tecnica specifica (capitolati, schede tecniche, relazioni di calcolo delle sollecitazioni, progettazioni, certificazioni) che dimostri la funzione attiva e imprescindibile dell'elemento rispetto al processo produttivo.
- Se il giudice di merito non valuta espressamente la questione decisiva della funzionalità (omessa pronuncia motivata), la decisione è suscettibile di cassazione e rinvio per nuovo esame.
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