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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04787/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio un ente pubblico chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 15 ottobre 2003, con conseguente ordine di assunzione, pagamento delle differenze retributive e versamento dei contributi; in subordine chiedeva l'accertamento di un rapporto subordinato a termine dal 15 ottobre 2003 al 31 dicembre 2007 con condanna al pagamento delle differenze retributive e dei contributi. Il tribunale aveva riconosciuto la subordinazione solo per un periodo limitato e aveva condannato l'ente al pagamento delle somme dovute; la corte d'appello, invece, aveva integralmente accolto l'appello dell'ente, escludendo la subordinazione. In cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione degli artt. 61 ss. d.lgs. n. 276 del 2003, 2094 e 2126 c.c., 36 Cost. e norme processuali, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente valorizzato la presenza di indicazioni sulle attività da svolgere invece dell'esistenza di un progetto, e aveva trascurato gli indici sussidiari della subordinazione; (2) omesso/erroneo esame della qualificazione dei contratti, sostenendo che i rapporti non contenevano un vero progetto e che dalle prove non emergeva una collaborazione autonoma; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè lo svolgimento di ulteriori mansioni presso la Direzione Provinciale del Lavoro. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, in sostanza, miravano a una diversa interpretazione dei contratti e a una nuova valutazione di merito, e il terzo perché non erano state indicate le risultanze istruttorie da cui il fatto decisivo sarebbe emerso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la censura sui contratti si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e che, per dedurre la violazione dei canoni ermeneutici, non basta contrapporre una propria lettura del contratto a quella del giudice di merito, dovendosi invece indicare specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo. Ha inoltre rilevato che la corte d'appello aveva accertato, con motivazione di merito non sindacabile in cassazione, che ai lavoratori era stato affidato un progetto e che gli elementi raccolti deponevano per l'assenza del vincolo di subordinazione. Quanto al terzo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata indicazione delle prove da cui il fatto asseritamente decisivo sarebbe risultato. Non sono state poste spese di lite per la condotta processuale dell'amministrazione intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 61 ss. d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che i contratti avessero natura diversa da quella ritenuta dalla corte territoriale; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile perché diretta in sostanza a sollecitare una diversa interpretazione del rapporto.

  • art. 2094 c.c.

    Norma invocata per affermare la natura subordinata del rapporto; la Corte ribadisce che la subordinazione si identifica nel vincolo di soggezione personale al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

  • art. 2126 c.c.

    Citato dal ricorrente nell'ambito della pretesa di riconoscimento della subordinazione e delle conseguenze economiche del rapporto.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente per ottenere le differenze retributive connesse al rapporto di lavoro dedotto.

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come norme processuali asseritamente violate nella valutazione delle prove e dei fatti di causa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto delle doglianze sulla motivazione e valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è censurabile in cassazione solo con specifica indicazione delle regole violate e del modo in cui il giudice se ne sia discostato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il fatto e le risultanze istruttorie sono specificamente indicati; non basta una generica affermazione.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    I canoni legali di interpretazione contrattuale devono essere specificamente indicati e la censura non può consistere nella mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile/rigettato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato dipende dal concreto assetto dei poteri e delle modalità di svolgimento della prestazione, con centralità del vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
  • Gli indici sussidiari della subordinazione, come continuità della prestazione, assenza di rischio, orario o forma della retribuzione, hanno valore meramente indiziario e non decisivo, potendo rilevare solo se coerenti con l'assetto complessivo del rapporto.
  • Quando le parti hanno formalizzato in modo articolato la disciplina del rapporto, il giudice deve verificare con rigore se la volontà espressa nel contratto si sia effettivamente tradotta nella realtà fattuale; tuttavia la relativa valutazione di merito è insindacabile in cassazione nei limiti propri del giudizio di legittimità.
  • Per denunciare in cassazione la violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale non è sufficiente proporre una lettura alternativa del contratto: occorre indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e come il giudice se ne sia discostato.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non specifica il fatto decisivo omesso e le concrete risultanze istruttorie da cui esso risulterebbe provato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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