Cassazione Civile, Ordinanza n. 09525/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un ente pubblico ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato, sostenendo di avere continuato a svolgere di fatto le mansioni di una posizione organizzativa delle sedi periferiche di Taranto e Brindisi anche dopo la scadenza triennale dell’incarico formalmente attribuito. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione dell’ente, ritenendo, da un lato, inammissibili in appello le contestazioni nuove sull’inesistenza o soppressione delle posizioni organizzative e, dall’altro, infondata la difesa secondo cui mancava copertura di bilancio o un valido atto formale di conferimento. In cassazione l’ente ha dedotto, con due motivi, nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. e per mancata verifica dei conteggi, nonché violazione della disciplina del pubblico impiego privatizzato, del CCNL e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che lo svolgimento di fatto di funzioni direttive non bastasse a far sorgere il diritto al trattamento accessorio e che non potesse riconoscersi la retribuzione di risultato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la posizione organizzativa fosse stata previamente istituita dall’ente, circostanza accertata in fatto dalla Corte territoriale e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura sui conteggi era smentita dalla motivazione d’appello, la quale aveva rilevato la mancata contestazione specifica delle somme, e che la doglianza sulla retribuzione di risultato costituiva questione nuova. Nel merito, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, se il dipendente è chiamato a svolgere di fatto le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita e assume le relative responsabilità, la mancanza o illegittimità dell’atto formale di attribuzione non esclude il diritto all’intero trattamento economico corrispondente, compreso quello accessorio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell’ente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Censura per violazione di legge sostanziale e contrattuale nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Censura per nullità della sentenza e vizi motivazionali denunciati come violazione di norme processuali.
Richiamato dal ricorrente come parametro del principio iura novit curia.
Richiamato dal ricorrente per dedurre asserita assenza o contraddittorietà della motivazione.
Richiamato dalla Corte d'appello per affermare l'inammissibilità di nuove questioni in appello.
Richiamati nel motivo di ricorso per sostenere l'erronea applicazione della disciplina del pubblico impiego privatizzato e del trattamento economico.
artt. 8, 9 e 10 CCNL 31 marzo 1999
Richiamati come disciplina delle posizioni organizzative nel comparto Regioni e Autonomie locali.
artt. 13, 14 e 15 CCNL 21 maggio 2018
Richiamati come disciplina delle posizioni organizzative nel comparto Funzioni locali.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sulla pretesa retributiva e sui fatti impeditivi o estintivi.
art. 36 Cost.
Usato per affermare il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in collegamento con il corretto assetto dell'azione amministrativa.
Richiamato dalla Corte per dare continuità all'orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, quando il dipendente sia adibito a mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita dall’ente e ne assuma le relative responsabilità, il diritto al trattamento economico corrispondente sussiste anche se manchi o sia illegittimo il formale provvedimento di conferimento.
- Il trattamento accessorio collegato alla posizione organizzativa è dovuto se è provata la concreta prestazione di fatto resa e la previa istituzione della posizione; la retribuzione deve essere commisurata alla qualità della prestazione effettivamente svolta.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; la deduzione che richieda accertamenti non sollevati in appello è inammissibile come nuova questione.
- La contestazione del quantum debeatur richiede una specifica impugnazione dei conteggi e, se la sentenza di merito accerta la mancata contestazione delle somme, tale accertamento non può essere sovvertito senza un adeguato confronto con la motivazione impugnata.
- L’eventuale irregolarità contabile o la mancanza di copertura in bilancio non incidono di per sé sul diritto del lavoratore alla retribuzione dovuta per la prestazione resa.
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