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Sentenza

Sentenza del 11/07/2019 n. 18606 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Azienda USL di Bologna aveva chiesto il rimborso di 475.717 euro, pari al 50% dell'IRES versata per gli anni 2002 e 2003, invocando l'agevolazione prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 per gli enti ospedalieri. Sosteneva che le ASL fossero la continuazione degli enti ospedalieri anteriormente esistenti. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicabilità dell'agevolazione, rilevando che le ASL svolgono una pluralità di funzioni ulteriori rispetto all'assistenza ospedaliera. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi l'equiparabilità delle ASL agli enti ospedalieri o agli enti di assistenza beneficiari della riduzione d'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole all'Azienda USL e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario contro il diniego di rimborso. Ha stabilito che l'agevolazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 è soggettiva e riguarda gli enti ospedalieri indicati dalla norma, non le aziende sanitarie locali. Le ASL, infatti, esercitano anche funzioni ulteriori rispetto all'assistenza ospedaliera e non possono essere qualificate neppure come enti di assistenza. L'Azienda USL è stata condannata al pagamento di 8.000 euro di spese per il giudizio di legittimità, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Riduzione alla metà dell'imposta per determinati soggetti, tra cui gli "enti ospedalieri".

    L'agevolazione ha carattere soggettivo e non può essere estesa alle ASL mediante interpretazione estensiva, poiché esse non coincidono con gli enti ospedalieri né con gli enti di assistenza.

  • Art. 2 legge 12 febbraio 1968, n. 132

    Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.

    La norma individua gli enti ospedalieri in ragione della loro funzione istituzionale specifica di ricovero e cura, distinguendoli dalle ASL, cui sono state successivamente attribuite funzioni più ampie.

  • Art. 10 legge 23 dicembre 1978, n. 833

    L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi ... che assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale.

    Le USL sono strutture organizzative territoriali del Servizio sanitario nazionale, con compiti generali e non limitati all'assistenza ospedaliera.

  • Art. 14 legge n. 833/1978

    Attribuisce alle unità sanitarie locali una pluralità di compiti, ulteriori rispetto alla sola assistenza ospedaliera; tale ampiezza funzionale esclude l'equiparazione agli enti ospedalieri agevolati.

  • Art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale.

    La trasformazione delle USL in ASL non ha comportato la loro identificazione con gli enti ospedalieri, ma ha confermato la loro distinta natura aziendale e le loro funzioni istituzionali ampie.

  • Art. 4, commi 1 e 9, d.lgs. n. 502/1992

    Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale.

    Gli enti ospedalieri preesistenti hanno mantenuto una propria autonomia come aziende ospedaliere o come presidi ospedalieri delle ASL; pertanto le ASL non ne costituiscono la mera continuazione.

  • Artt. 87, 88 e 108 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Il legislatore ha previsto per le ASL uno specifico regime fiscale, distinto dalla riduzione prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 per gli enti ospedalieri.

  • Art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Art. 14 delle preleggi

    Le norme agevolative, soprattutto quando individuano tassativamente i soggetti beneficiari, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti mediante interpretazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali soggettive spettano solo agli enti espressamente individuati dalla norma; non è sufficiente svolgere alcune attività analoghe a quelle del soggetto agevolato.
  • Un ente pubblico che svolge una pluralità di funzioni non può essere equiparato a un ente ospedaliero se la legge distingue le rispettive strutture, finalità e regimi fiscali.
  • La trasformazione organizzativa di un ente o la continuità di alcune attività non comporta automaticamente la successione nella qualifica fiscale agevolata dell'ente originario.
  • La presenza dell'assistenza sanitaria tra le funzioni istituzionali non basta a qualificare un'ASL come ente di assistenza quando essa svolge anche compiti ulteriori e diversificati.
  • Le circolari e le risoluzioni dell'amministrazione finanziaria possono orientare l'interpretazione, ma non sono vincolanti per il giudice e non possono prevalere sull'interpretazione consolidata della giurisprudenza.
  • In presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione contrario all'estensione dell'agevolazione, la domanda di rimborso fondata su un'equiparazione sostanziale tra enti diversi presenta elevate probabilità di essere respinta.

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