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Sentenza

Sentenza del 11/07/2019 n. 600 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Agevolazioni per la piccola proprieta' contadina. Imposte di registro ed ipotecarie. D.l. 30.12.2009 n. 194. Decadenza dai benefici di cui alla l. 06/08/1954.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva acquistato i terreni il 18 dicembre 2006 usufruendo provvisoriamente delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, sulla base di un certificato provvisorio. Non aveva però prodotto entro il termine triennale previsto dall'art. 4 della legge n. 604/1954 il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti di coltivatore diretto o imprenditore agricolo. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi recuperato le maggiori imposte di registro e ipotecarie applicando l'aliquota ordinaria. La contribuente sosteneva di possedere comunque i requisiti sostanziali, di essersi attivata per ottenere la certificazione e che la disciplina introdotta dal D.L. n. 194/2009 avesse eliminato o prorogato l'obbligo documentale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha stabilito che la certificazione definitiva doveva essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla registrazione dell'atto, scaduto il 19 dicembre 2009. Il semplice possesso dello status di coltivatore diretto non era sufficiente a conservare l'agevolazione in assenza della certificazione tempestiva. Il D.L. n. 194/2009, convertito dalla legge n. 25/2010, è stato ritenuto una disciplina nuova e autonoma, applicabile solo agli atti stipulati tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2010, e non una proroga del regime della legge n. 604/1954; pertanto non era applicabile all'acquisto del 2006. L'avviso di liquidazione è stato dichiarato legittimo. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 3

    Per conseguire le agevolazioni tributarie l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti prescritti.

    La certificazione dell'autorità agricola costituisce il documento necessario per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per le agevolazioni sulla piccola proprietà contadina.

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 4

    In luogo del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario può essere prodotta un'attestazione provvisoria. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo.

    Il certificato provvisorio consente di ottenere inizialmente il beneficio, ma il certificato definitivo deve essere presentato entro il termine previsto, divenuto triennale per effetto delle successive modifiche normative. Il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza, salvo prova dell'inerzia colpevole dell'amministrazione competente.

  • Legge 10 agosto 1988, n. 349

    Ha esteso a due anni il termine per la presentazione della certificazione definitiva prevista dalla legge n. 604/1954.

  • D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649

    Ha portato a tre anni il termine per la presentazione del certificato definitivo; tale termine è stato applicato al caso concreto.

  • D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 4-bis, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

    A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.

    La norma introduce un regime agevolativo autonomo e temporaneo, applicabile soltanto agli atti stipulati nel periodo indicato e subordinato a presupposti soggettivi e oggettivi specifici, tra cui l'iscrizione previdenziale. Non proroga né sana il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla legge n. 604/1954 per atti anteriori.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 55, comma 4

    In caso di decadenza dall'agevolazione, legittima il recupero delle imposte di registro applicando la tassazione ordinaria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza

    Il possesso sostanziale della qualifica di coltivatore diretto non sostituisce la certificazione richiesta dalla legge. La decadenza può essere esclusa solo se il contribuente dimostra che la tardiva presentazione è stata causata dall'inerzia colpevole dell'amministrazione competente e che egli ha agito con adeguata diligenza.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale è subordinata alla produzione di una certificazione entro un termine espressamente previsto, il possesso sostanziale dei requisiti non è normalmente sufficiente: occorre rispettare anche l'adempimento documentale e il termine perentorio.
  • Una disciplina agevolativa successiva non si applica automaticamente ad atti precedenti e non può essere considerata una proroga o una sanatoria della disciplina previgente se presenta presupposti, destinatari e periodo di applicazione differenti.
  • Per evitare la decadenza causata dal ritardo dell'ente certificatore, il contribuente deve dimostrare sia l'effettiva inerzia colpevole dell'amministrazione sia la propria tempestiva e diligente attività per ottenere e depositare il documento.
  • Le iscrizioni previdenziali, camerali o le fatture relative all'attività agricola possono provare l'esercizio dell'attività, ma non necessariamente sostituiscono la certificazione formalmente richiesta dalla normativa applicabile al momento dell'acquisto.
  • In caso di mancato rispetto dei requisiti o degli adempimenti, l'amministrazione può recuperare la differenza tra l'imposta agevolata e quella ordinaria, purché l'atto impositivo sia notificato entro i termini previsti.

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