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Sentenza

Sentenza del 11/07/2019 n. 668 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Convenzione Italia-Regno Unito: il credito di imposta si matura se si dimostra la buona fede - sussite

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G. aveva chiesto il rimborso dell'imposta italiana trattenuta sui dividendi distribuiti da società italiane, invocando l'art. 10, paragrafo 5, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito del 21 ottobre 1988. Dopo aver ridotto progressivamente la domanda, la società aveva limitato la pretesa a quattro operazioni di acquisto e successiva rivendita di azioni effettuate con società terze, sostenendo che rientrassero nella normale attività di trading e che non avessero finalità elusive. Contestava inoltre la decadenza dell'Amministrazione dal potere di negare il rimborso per il decorso del termine previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza, stabilendo che il termine previsto per la rettifica delle dichiarazioni non si applica al diniego di una domanda di rimborso. In assenza di un termine speciale, opera il termine ordinario decennale di prescrizione, indipendentemente dalla nazionalità del contribuente. Nel merito, la Corte ha applicato il principio secondo cui è il contribuente che richiede il beneficio a dover dimostrare, operazione per operazione, che l'acquisto delle partecipazioni è avvenuto in buona fede, per ragioni commerciali o nell'ambito dell'ordinaria attività di investimento, e che il conseguimento del credito d'imposta non costituiva né l'unico né uno dei principali fini dell'operazione. La generica qualificazione di G. come banca d'affari e la documentazione delle compravendite non sono state ritenute sufficienti. Il rilevante aumento delle azioni detenute in prossimità del pagamento dei dividendi è stato considerato indice del fine di ottenere il credito d'imposta. L'appello dell'Ufficio è stato accolto, il diniego di rimborso è stato confermato e G. è stata condannata alle spese del giudizio di merito e di Cassazione, liquidate in euro 30.000 per ciascun grado.

Norme richiamate

  • Art. 10, paragrafo 5, Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni del 21 ottobre 1988

    La partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito d'imposta.

    Il credito d'imposta sui dividendi spetta solo se il richiedente dimostra la buona fede dell'acquisto, la sua effettiva connessione con ragioni commerciali o con l'attività ordinaria di investimento e l'assenza del credito d'imposta tra gli scopi principali dell'operazione. L'onere della prova grava sul contribuente e deve essere assolto con riferimento a ciascuna operazione.

  • Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il termine decadenziale previsto per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi non si applica al provvedimento di diniego di un rimborso relativo a dividendi, perché il diniego non costituisce una rettifica della dichiarazione del sostituto d'imposta.

  • Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disciplina del termine per le richieste di rimborso non è stata ritenuta applicabile analogicamente al caso specifico del diniego del credito d'imposta richiesto da un soggetto non residente.

  • Art. 2946 del codice civile

    In mancanza di una specifica previsione tributaria, l'azione relativa al rimborso è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • Artt. 56 e 62 del TFUE

    Non è stata ravvisata una violazione del principio di non discriminazione e della libera circolazione dei capitali, poiché il termine decennale è stato ritenuto applicabile indistintamente, senza differenze basate sulla nazionalità del contribuente.

  • Art. 267 del TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è risultata non necessaria, poiché il trattamento applicato non è stato considerato discriminatorio.

Massime di principio

  • Chi chiede un beneficio fiscale previsto da una convenzione internazionale deve dimostrare positivamente tutti i presupposti convenzionali; non è sufficiente limitarsi a contestare l'assenza di prova dell'elusione da parte dell'Amministrazione.
  • La prova della finalità commerciale deve essere analitica e riferita a ogni singola operazione, con elementi concreti quali strategie d'investimento, analisi economiche, rischi assunti, durata dell'investimento, prezzi di mercato, controparti e motivazioni documentate.
  • La mera appartenenza del contribuente al settore finanziario o l'inquadramento dell'operazione nell'attività statutaria non dimostrano, da soli, che il credito d'imposta non fosse uno degli scopi principali dell'acquisto.
  • Acquisti concentrati temporalmente intorno alla data di pagamento dei dividendi, soprattutto se accompagnati da quantità eccezionalmente superiori alla media, possono costituire indizi rilevanti di una finalità prevalentemente fiscale.
  • La convenzione può negare il beneficio anche quando il conseguimento del credito d'imposta non sia l'unico scopo, ma rappresenti soltanto uno degli scopi principali dell'operazione.
  • Per il diniego di una domanda di rimborso non si applicano automaticamente i termini decadenziali previsti per l'accertamento o la rettifica della dichiarazione; occorre individuare una specifica previsione normativa, altrimenti trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale.
  • La documentazione formale delle compravendite dimostra l'esistenza delle operazioni, ma non necessariamente la loro sostanza economica né le ragioni commerciali che le hanno determinate.

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