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Sentenza

Sentenza del 11/07/2019 n. 601 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene sul rifiuto di uno Stato membro di mettere a disposizione le risorse proprie tradizionali a favore dell'Unione europea. Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie - Dazi doganali - Accertamento di un'obbligazione doganale - Iscrizione in una contabilità separata - Obbligo di messa a disposizione dell'Unione europea - Procedimento di recupero avviato tardivamente - Interessi di mora.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Commissione contestava all'Italia di non aver messo a disposizione dell'Unione europea EUR 2.120.309,50 relativi a dazi doganali accertati e iscritti nella contabilità separata, successivamente dichiarati inesigibili (comunicazione IT(07)08-917). Secondo la Commissione, le autorità italiane, dopo aver identificato un debitore, calcolato e notificato l'obbligazione doganale, avrebbero dovuto avviare tempestivamente il recupero, senza attendere la conclusione del procedimento penale. Il ritardo avrebbe reso il recupero impossibile e avrebbe inoltre fatto maturare interessi di mora. L'Italia sosteneva invece che l'obbligazione non fosse stata definitivamente accertabile prima della sentenza penale e invocava una presunta pregiudiziale penale.

La decisione

La Corte ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione sulle risorse proprie, poiché aveva accertato l'obbligazione doganale, individuato almeno un debitore e notificato l'importo, ma aveva ritardato il recupero attendendo l'esito del procedimento penale. L'impossibilità di recuperare il credito era quindi imputabile all'Italia e non ricorrevano né la forza maggiore né altre cause non imputabili allo Stato che avrebbero consentito di non versare le somme. L'Italia deve pertanto mettere a disposizione EUR 2.120.309,50 e corrispondere gli interessi di mora per tutto il periodo di ritardo. Il ricorso è stato respinto soltanto nella parte relativa all'articolo 6 dei regolamenti, poiché l'iscrizione in contabilità separata era stata correttamente effettuata. L'Italia è stata condannata ai quattro quinti delle spese della Commissione e deve sostenere le proprie; la Commissione sostiene un quinto delle proprie spese.

Norme richiamate

  • Articolo 8 delle decisioni 94/728/CE, Euratom, 2000/597/CE, Euratom, 2007/436/CE, Euratom e 2014/335/UE, Euratom

    I dazi della tariffa doganale comune sono riscossi dagli Stati membri e messi a disposizione della Commissione.

    I dazi doganali costituiscono risorse proprie dell'Unione e lo Stato membro che li accerta deve trasferirli al bilancio dell'Unione.

  • Articolo 2 dei regolamenti n. 1552/89, n. 1150/2000 e n. 609/2014

    Un diritto sulle risorse proprie è accertato non appena è nota l'identità del soggetto passivo e l'importo può essere calcolato.

    L'accertamento non richiede necessariamente la conclusione di un procedimento penale: è sufficiente che l'amministrazione disponga degli elementi necessari per quantificare il debito e individuare un debitore.

  • Articolo 6 dei regolamenti n. 1552/89, n. 1150/2000 e n. 609/2014

    I diritti accertati non ancora riscossi e privi di garanzia sono iscritti in una contabilità separata.

    L'iscrizione in contabilità separata è corretta quando il credito è accertato ma non ancora riscosso; tale iscrizione non elimina tuttavia l'obbligo di procedere al recupero e di mettere le somme a disposizione dell'Unione.

  • Articoli 7, 221, 222, 232 e 244 del codice doganale n. 2913/92

    Le decisioni doganali sono immediatamente applicabili; in caso di mancato pagamento l'autorità deve utilizzare le possibilità previste, compresa l'esecuzione coatta.

    Una decisione doganale notificata deve essere eseguita tempestivamente. L'eventuale procedimento penale non sospende automaticamente il recupero, salvo specifica impugnazione o sospensione prevista dalla legge.

  • Articoli 17 dei regolamenti n. 1552/89 e n. 1150/2000 e articolo 13 del regolamento n. 609/2014

    Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché i diritti accertati siano messi a disposizione della Commissione.

    L'esonero dal versamento è ammesso solo in caso di forza maggiore o di impossibilità definitiva di riscossione per motivi non imputabili allo Stato. Il semplice fallimento del recupero causato da inerzia amministrativa non è sufficiente.

  • Articoli 11 dei regolamenti n. 1552/89 e n. 1150/2000 e articolo 12 del regolamento n. 609/2014

    Ogni ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie dà luogo al pagamento di interessi di mora.

    Gli interessi maturano automaticamente per tutto il periodo di ritardo, indipendentemente dalla causa del ritardo e da eventuali ritardi della Commissione nella fase precontenziosa.

  • Articolo 213 del codice doganale n. 2913/92

    Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell'obbligazione in solido.

    L'amministrazione può iniziare il recupero nei confronti di un solo debitore già identificato, senza dover attendere l'individuazione di tutti i potenziali coobbligati.

Massime di principio

  • Quando un'autorità doganale ha quantificato il dazio, identificato almeno un debitore e notificato l'importo, l'obbligazione è normalmente considerata accertata e deve essere recuperata senza attendere la definizione di un procedimento penale.
  • L'iscrizione del credito in contabilità separata serve a registrare un diritto non ancora riscosso, ma non autorizza l'amministrazione a sospendere indefinitamente le attività di recupero.
  • L'impossibilità di riscossione non esonera lo Stato dal versamento delle risorse proprie se deriva da ritardi, inerzia o errori delle proprie autorità; l'esonero richiede forza maggiore o una causa oggettiva non imputabile allo Stato.
  • La mancata messa a disposizione tempestiva delle risorse proprie comporta interessi di mora per l'intero periodo di ritardo, anche se lo Stato contesta il credito o la Commissione non ha agito con particolare rapidità.
  • Un procedimento penale e il recupero amministrativo-doganale perseguono finalità diverse e, salvo specifiche norme sospensive, devono procedere autonomamente.
  • In presenza di più debitori solidali, è sufficiente individuare un debitore per avviare il recupero dell'intero importo, senza attendere la definizione della posizione di tutti gli altri.

Testo integrale

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