Sentenza del 11/07/2019 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Biella
Retroattività delle disposizioni di cui art.12 D.L. 78/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità retroattiva dell'articolo 12 del D.L. 78/2009. Il comma 2 introduce una presunzione legale relativa secondo cui gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Trattandosi di una disposizione sostanziale, incidente sulla determinazione della base imponibile e sull'onere probatorio del contribuente, essa non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Diversamente, il comma 2-ter, relativo al raddoppio dei termini per la contestazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi concernenti attività estere nel quadro RW, ha natura procedimentale o sanzionatoria e può trovare applicazione anche con riferimento a periodi anteriori, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
La decisione
La sentenza distingue tra la presunzione sostanziale prevista dal comma 2 e il raddoppio dei termini previsto dal comma 2-ter. La presunzione legale non è stata ritenuta retroattiva e quindi non può essere utilizzata per accertare maggiori redditi relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore del D.L. 78/2009. Il raddoppio dei termini per contestare le violazioni dell'obbligo dichiarativo delle attività detenute all'estero è invece ritenuto applicabile anche ai periodi d'imposta precedenti. L'esito è pertanto favorevole al contribuente quanto all'utilizzo retroattivo della presunzione, ma favorevole all'Amministrazione finanziaria quanto alla decorrenza dei termini di contestazione delle violazioni relative al quadro RW.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge n. 102/2009
Introduce una presunzione legale relativa in materia di investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
La norma ha natura sostanziale perché incide sulla determinazione del reddito imponibile e sull'onere della prova. Per questo non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Articolo 12, comma 2-ter, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge n. 102/2009
Prevede il raddoppio dei termini per la contestazione delle violazioni relative agli obblighi dichiarativi delle attività detenute all'estero.
Il raddoppio dei termini è stato qualificato come disciplina relativa ai termini dell'azione di accertamento o contestazione e, in quanto tale, può applicarsi anche a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma, purché il termine ordinario non fosse già esaurito.
Articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo diversa previsione.
Il principio di irretroattività impedisce di applicare a periodi anteriori le norme tributarie sostanziali sfavorevoli al contribuente, mentre non esclude necessariamente l'applicazione retroattiva delle norme procedimentali o sui termini.
Massime di principio
- Nel diritto tributario occorre distinguere tra norme sostanziali, che incidono sull'esistenza o sull'ammontare dell'imposta e non sono retroattive, e norme procedimentali o sui termini, che possono applicarsi anche a rapporti relativi a periodi precedenti.
- Una presunzione legale che modifica l'onere della prova o consente di qualificare determinate somme come reddito ha natura sostanziale: non può essere utilizzata per accertare periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Il prolungamento o raddoppio dei termini di accertamento o contestazione può operare retroattivamente, ma non può far rivivere un termine che era già integralmente scaduto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
- La non retroattività della presunzione non comporta necessariamente l'inapplicabilità retroattiva delle sanzioni o dei termini relativi all'obbligo dichiarativo: ciascuna disposizione deve essere qualificata autonomamente in base alla sua funzione.
- In una controversia analoga è quindi necessario verificare separatamente il periodo d'imposta, la data di entrata in vigore della norma, la natura sostanziale o procedimentale della disposizione e l'eventuale scadenza del termine ordinario.
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