Sentenza del 11/07/2019 n. 600 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sull'applicazione dell'aliquota di accisa gravante sull'alcole e sulle bevande alcoliche. Inadempimento di uno Stato - Accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche - Articolo 110 TFUE - Direttiva 92/83/CEE - Direttiva 92/84/CEE - Regolamento (CE) n. 110/2008 - Applicazione di un'aliquota di accisa meno elevata alla fabbricazione dei prodotti nazionali denominati tsipouro e tsikoudia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione ha contestato la normativa greca sulle accise applicate allo tsipouro e alla tsikoudia. Per le distillerie sistematiche, la Grecia applicava un'aliquota ridotta del 50% rispetto a quella nazionale ordinaria, sebbene la deroga prevista dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 92/83 riguardasse esclusivamente l'ouzo. Per i piccoli distillatori occasionali, applicava inoltre un'imposta forfettaria di 59 EUR per ettolitro, notevolmente inferiore ai limiti consentiti dall'articolo 22 della direttiva 92/83 e dall'articolo 3 della direttiva 92/84. La Corte ha ritenuto che la disciplina europea armonizzi in modo esaustivo le accise sull'alcole e che le deroghe debbano essere interpretate restrittivamente; né la tradizione nazionale né il consumo privato possono giustificare aliquote ulteriormente ridotte.
La decisione
La Corte di giustizia ha accolto integralmente il ricorso della Commissione e ha dichiarato che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/83 e 92/84. La Grecia non poteva applicare la riduzione del 50% allo tsipouro e alla tsikoudia prodotti dalle distillerie sistematiche, perché tali prodotti non rientravano nella deroga prevista per l'ouzo. Inoltre, l'aliquota forfettaria applicata dai piccoli distillatori occasionali era incompatibile con i limiti europei sulle riduzioni d'accisa. La Grecia è stata condannata anche alle spese processuali.
Norme richiamate
Articoli 19 e 21 della direttiva 92/83/CEE
Gli Stati membri applicano un'accisa sull'alcole etilico e, salvo deroghe, applicano la medesima aliquota a tutti i prodotti soggetti a tale accisa.
La regola generale è l'applicazione uniforme dell'aliquota a tutti i prodotti a base di alcole etilico; le eccezioni devono risultare espressamente dalla direttiva.
Articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE
La Repubblica ellenica può applicare aliquote ridotte alle bevande spiritose all'anice aventi le caratteristiche previste dalla disposizione.
La deroga è riferita esclusivamente all'ouzo e non può essere estesa per analogia allo tsipouro o alla tsikoudia.
Articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE
Le aliquote ridotte per l'alcole prodotto da piccole distillerie non possono essere inferiori di più del 50% dell'aliquota normale nazionale.
Le riduzioni per le piccole distillerie sono ammesse solo entro limiti quantitativi e fiscali precisi; non è consentita un'aliquota meramente simbolica o sproporzionatamente bassa.
Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE
L'aliquota minima dell'accisa sull'alcole è fissata a 550 EUR per ettolitro di alcole puro.
Le aliquote nazionali ridotte devono comunque rispettare il quadro minimo europeo e i limiti stabiliti dalla direttiva 92/83.
Articolo 110 TFUE
Nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari.
Il principio vieta la discriminazione fiscale tra prodotti nazionali e importati, ma non consente di ampliare una deroga già definita in modo chiaro dalla disciplina armonizzata sulle accise.
Regolamento (CE) n. 110/2008
Le bevande spiritose sono classificate in categorie secondo le definizioni dell'allegato II.
La diversa classificazione normativa dell'ouzo, da un lato, e dello tsipouro e della tsikoudia, dall'altro, conferma che la deroga prevista per l'ouzo non può essere automaticamente applicata agli altri prodotti.
Massime di principio
- Quando una materia fiscale è armonizzata integralmente dal diritto dell'Unione, la normativa nazionale deve essere valutata principalmente alla luce delle direttive di armonizzazione e non può introdurre deroghe ulteriori richiamando genericamente il Trattato.
- Le esenzioni o riduzioni d'imposta previste dal diritto dell'Unione sono eccezioni al regime ordinario e devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese a prodotti simili per analogia, tradizione o finalità economiche.
- Le agevolazioni per piccoli produttori sono valide solo se rispettano contemporaneamente i limiti quantitativi, le soglie minime e le altre condizioni espressamente previste dalla normativa europea.
- Il carattere locale, tradizionale o destinato al consumo privato di una produzione non esonera automaticamente lo Stato dal rispetto delle aliquote minime e delle condizioni fissate dal diritto dell'Unione.
- Un'imposta forfettaria nazionale è ammissibile solo se produce un carico fiscale conforme ai limiti europei; la sua forma tecnica o il suo asserito scopo di controllo non possono giustificare un'aliquota sostanzialmente inferiore a quella consentita.
- Il principio di neutralità fiscale tutela la parità tra prodotti nazionali e importati, ma non può essere usato per ampliare il campo di applicazione di un'esenzione o di una riduzione prevista in modo tassativo.
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