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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31975/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La fondazione impugnava, con ricorso per cassazione, la sentenza della CTR che aveva confermato l’avviso di accertamento ICI 2010 emesso dal Comune su alcuni immobili nei quali si svolgevano attività di accoglienza, riabilitazione e assistenza socio-sanitaria per disabili gravi e per anziani non autosufficienti in regime di convenzione con il servizio sanitario regionale. Con il primo motivo deduceva violazione delle norme sull’esenzione ICI per gli enti non commerciali e sosteneva che la CTR avesse erroneamente escluso il beneficio, non considerando i criteri eurounitari sull’attività economica e sull’impresa e ritenendo mancante la prova dello svolgimento dell’attività con modalità non commerciali. Con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sia sulla questione della prova della non commercialità dell’attività sanitaria convenzionata, sia sul motivo d’appello relativo all’insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento con riguardo a due dei cespiti immobiliari.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini dell’esenzione ICI, non basta la natura non lucrativa dell’ente né la natura assistenziale o sanitaria dell’attività, ma occorre che l’attività sia svolta in concreto con modalità non commerciali, cioè gratuitamente o a fronte di corrispettivo simbolico. Ha quindi valorizzato l’accertamento di merito secondo cui la fondazione non aveva dimostrato la gratuità delle prestazioni né la loro resa a prezzo simbolico, mentre le rette e i corrispettivi coprivano i costi e remuneravano i fattori produttivi. Ha poi rigettato anche il secondo motivo, escludendo l’omessa pronuncia e osservando che l’avviso di accertamento ICI non deve indicare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione: è sufficiente la motivazione sui presupposti di fatto e giuridici dell’imposizione, restando a carico del contribuente allegare e provare la causa esentativa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del Comune. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L’esenzione ICI per gli immobili destinati ad attività assistenziali, sanitarie e simili richiede sia il presupposto soggettivo dell’ente non commerciale sia quello oggettivo dello svolgimento dell’attività con modalità non commerciali.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203

    La norma, letta nell’evoluzione normativa successiva, non consente l’esenzione quando l’attività, pur socialmente rilevante, operi sul mercato secondo logiche commerciali.

  • art. 39 d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Concorre al quadro normativo che impone di verificare in concreto la non commercialità dell’attività svolta nell’immobile.

  • art. 143, comma 3, lett. b), d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro sulla natura non commerciale dell’ente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’esenzione se l’attività è svolta in concreto con modalità commerciali.

  • art. 87, ora art. 73, comma 1, lett. c), TUIR

    Il requisito soggettivo dell’ente non commerciale è necessario ma non sufficiente per ottenere l’esenzione ICI.

  • art. 107, paragrafo 1, TFUE

    L’esenzione non può essere riconosciuta se, nella concreta operatività, si traduce in un aiuto di Stato incompatibile con il diritto UE.

  • art. 53 Cost.

    La prova dei presupposti dell’esenzione grava sul contribuente, poiché essa costituisce fatto impeditivo dell’obbligo generale di contribuzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge nel rigetto dell’esenzione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l’omessa pronuncia perché le censure sollevate risultavano comunque infondate alla luce della corretta applicazione della disciplina sostanziale.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L’avviso di accertamento ICI deve motivare sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche dell’imposizione, ma non deve esplicitare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente invocabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione ICI per gli enti non commerciali, non è sufficiente la natura soggettiva non lucrativa dell’ente né il solo carattere assistenziale o sanitario dell’attività svolta: occorre la prova che l’attività sia concretamente esercitata con modalità non commerciali.
  • Un’attività può essere socialmente utile e, al tempo stesso, costituire attività economica se offre beni o servizi sul mercato a corrispettivi idonei a coprire costi e remunerare i fattori produttivi; l’esenzione è incompatibile con modalità operative di tipo commerciale.
  • L’onere di provare i presupposti dell’esenzione fiscale grava sul contribuente, perché l’esenzione integra un fatto impeditivo della pretesa impositiva.
  • In materia di ICI, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica i dati identificativi dell’immobile, il soggetto obbligato e l’importo richiesto; non è necessario che esponga anche le ragioni del mancato riconoscimento di tutte le esenzioni astrattamente configurabili.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta è comunque assorbita o infondata alla luce della corretta soluzione della controversia sul piano sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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