Cassazione Civile, Ordinanza n. 13816/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una socia per ottenere, in sede di volontaria giurisdizione, la nomina del liquidatore di un'associazione non riconosciuta in conseguenza dell'avvenuto scioglimento del sodalizio, delle dimissioni del liquidatore già nominato dalla presidente e del contrasto tra gli associati sulla validità di alcune delibere assembleari e sulla gestione del patrimonio associativo. Il Presidente del Tribunale nominava un primo liquidatore e, dopo la sua rinuncia, un secondo liquidatore. I ricorrenti chiedevano la revoca della nomina e poi impugnavano in cassazione il decreto di nomina, deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la procedura di volontaria giurisdizione non fosse attivabile a causa della forte conflittualità esistente, specie sulla delibera di scioglimento dell'associazione.
La decisione
La Corte ha rilevato preliminarmente che, nelle more del giudizio di legittimità, il decreto di nomina del liquidatore impugnato era stato revocato a seguito della rinuncia del nominato e del conseguente provvedimento giudiziale di revoca, circostanza accertata anche sulla base di documenti depositati dai ricorrenti. Ha quindi ritenuto che sia venuto meno l'interesse attuale e concreto all'impugnazione, condizione necessaria per la proponibilità del ricorso e da mantenere sino alla decisione. La Corte ha inoltre escluso la riunione con altro procedimento pendente tra le stesse parti, e ha respinto l'eccezione di inammissibilità del controricorso, affermando che la legittimazione a partecipare al giudizio di cassazione spetta a chi sia stato parte nel giudizio di merito. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza virtuale e distratte in favore del difensore antistatario della controricorrente.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma sulla liquidazione dell'associazione; la Corte non accoglie la tesi difensiva, ma decide il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e per l'esistenza di un rimedio ordinario di reclamo contro il provvedimento impugnato.
richiamato per la nomina e la vigilanza sui liquidatori; la Corte ribadisce che i provvedimenti del Presidente del Tribunale in tale materia sono atti di volontaria giurisdizione revocabili e reclamabili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di violazione di legge nel ricorso straordinario per cassazione.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
l'interesse ad agire deve essere concreto, attuale e deve permanere fino alla decisione; la sua sopravvenuta mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
consente il deposito di documenti in cassazione quando rilevanti ai fini della decisione, come nel caso della delibera assembleare prodotta per contestare la legittimazione della controricorrente.
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso straordinario è ammesso solo contro provvedimenti decisori e definitivi non altrimenti impugnabili; se il provvedimento è reclamabile con rimedio proprio, il ricorso per cassazione non è esperibile.
i provvedimenti di nomina del liquidatore nell'ambito della volontaria giurisdizione sono disciplinati dal procedimento camerale.
contro il decreto del Tribunale era previsto il reclamo alla Corte d'appello, perciò il ricorso straordinario in cassazione era inammissibile.
i decreti camerali sono revocabili e modificabili, indice della loro non definitività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato poiché il procedimento è stato definito per una causa sopravvenuta di inammissibilità.
Massime di principio
- L'interesse ad agire o a impugnare deve essere concreto, attuale e permanente fino alla decisione: se il provvedimento impugnato viene revocato o perde efficacia nel corso del giudizio, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è ammesso solo contro provvedimenti decisori e definitivi privi di altro rimedio di impugnazione; se l'ordinamento prevede un reclamo specifico, il ricorso per cassazione è precluso.
- I provvedimenti del Presidente del Tribunale in materia di nomina e vigilanza dei liquidatori di associazioni non riconosciute, per analogia con quelli relativi alle associazioni riconosciute, appartengono alla volontaria giurisdizione e sono revocabili, modificabili e reclamabili.
- Nel giudizio di legittimità la legittimazione a resistere spetta alla parte che sia stata tale nel giudizio di merito, anche se si discuta della correttezza della sua partecipazione o della titolarità sostanziale del rapporto.
- Quando il ricorso è definito per una causa sopravvenuta di inammissibilità, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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