Cassazione Civile, Ordinanza n. 28429/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società che gestiva servizi di trasporto ferroviario e automobilistico impugnava un avviso di accertamento IMU 2013 emesso da un comune per alcuni immobili di proprietà della Regione Puglia, utilizzati dalla società in forza di un contratto "ponte" per i servizi di trasporto. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il rapporto fosse assimilabile a una concessione di beni demaniali e, quindi, che sussistesse il presupposto per l'imposizione. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, o in subordine omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la CTR non avesse reso percepibile il fondamento della decisione in ordine alla presunta concessione di beni demaniali; 2) violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che il rapporto con la Regione fosse di natura obbligatoria e non concessoria, e che comunque non vi fosse un diritto reale di godimento idoneo a integrare il presupposto IMU.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito fosse sufficiente e non apparente. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, ai fini IMU, il presupposto dell'imposta richiede il possesso in senso reale del bene, cioè la titolarità di un diritto reale di proprietà o di godimento, non la mera disponibilità derivante da un diritto personale. Nel caso concreto il contratto attribuiva solo un uso strumentale dei beni per l'esercizio del servizio di trasporto, con vincoli di reversibilità e senza pieno e incondizionato godimento, sicché non sussisteva il presupposto impositivo. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso IMU. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non può essere confuso con il vizio di motivazione e va fatto valere come nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame o di motivazione apparente ricorre solo se la questione è stata esaminata in modo non percepibile o giuridicamente insufficiente.
La completa omissione del provvedimento su un punto decisivo integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 1, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
"l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili"
Il presupposto IMU è collegato al possesso dell'immobile, ma il termine va inteso in senso coerente con la disciplina dei soggetti passivi.
art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011
"il proprietario di immobile... ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie"
Ai fini dell'IMU è soggetto passivo solo chi è titolare di un diritto reale, non il mero detentore o utilizzatore in base a rapporto obbligatorio.
Il diritto d'uso è un diritto reale tipico che attribuisce al titolare il potere di servirsi della cosa e trarne i frutti nei limiti di legge.
La incedibilità del diritto d'uso è un connotato legale del diritto, ma non rileva per trasformare un rapporto obbligatorio in diritto reale.
Il rinvio all'art. 981 c.c. consente di applicare anche all'uso il limite della destinazione economica del bene.
La legge consente limiti derivanti dalla natura e destinazione economica del bene, non ulteriori condizionamenti pattizi incompatibili con la tipicità del diritto reale.
Il contratto richiamato è qualificato come contratto di servizio/affidamento transitorio per il trasporto ferroviario e automobilistico, non come concessione demaniale.
Massime di principio
- Ai fini dell'IMU il presupposto d'imposta richiede un rapporto con il bene che si traduca in titolarità reale; la mera disponibilità o utilizzazione del bene in forza di un contratto di servizio o di un rapporto obbligatorio non è sufficiente.
- La qualificazione del rapporto non dipende dal nome usato dalle parti o dal richiamo alla "concessione", ma dal concreto contenuto negoziale: se il bene è attribuito solo per uso strumentale, con limiti di destinazione, reversibilità e assenza di pieno godimento, il rapporto resta obbligatorio e non reale.
- Nel diritto di uso, il carattere personale non impedisce la costituzione in favore di una persona giuridica; ciò che rileva è se il titolo attribuisca effettivamente un diritto reale tipico oppure, al contrario, un semplice diritto personale di godimento.
- La denuncia cumulata di omessa pronuncia e omessa motivazione è concettualmente contraddittoria: il primo vizio attiene alla mancanza di decisione su un capo, il secondo all'insufficienza o apparenza della motivazione su una questione decisa.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la ratio decidendi è percepibile e la parte può articolare censure specifiche, il vizio non sussiste.
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