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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41966/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato i maggiori redditi imputati al contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente, riducendo l'importo accertato, ma aveva respinto il motivo relativo alla pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale, rilevando che, nel caso di accertamento a tavolino, l'Ufficio non era tenuto a instaurarlo e che, comunque, il contribuente era stato coinvolto nel procedimento senza produrre la documentazione dei costi. Il ricorrente proponeva tre motivi per cassazione avverso tale decisione, ma successivamente chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio perché aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018, depositando domanda e prova del pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, prendendo atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria mediante presentazione della domanda e pagamento della prima rata. Poiché la definizione era ammissibile ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, la Corte ha ritenuto superfluo l'esame dei motivi di ricorso. Le spese processuali sono state poste a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria, quando la controversia rientra nell'ambito applicativo della disciplina e il contribuente presenti domanda e versi la prima rata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Una volta intervenuta la definizione agevolata perfezionata, l'esame dei motivi di ricorso diviene superfluo.
  • Nel giudizio tributario estinto per definizione agevolata, le spese seguono la regola posta dal d.lgs. n. 546 del 1992 a carico della parte che le ha anticipate.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnante soccombente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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