Cassazione Civile, Ordinanza n. 41966/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato i maggiori redditi imputati al contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente, riducendo l'importo accertato, ma aveva respinto il motivo relativo alla pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale, rilevando che, nel caso di accertamento a tavolino, l'Ufficio non era tenuto a instaurarlo e che, comunque, il contribuente era stato coinvolto nel procedimento senza produrre la documentazione dei costi. Il ricorrente proponeva tre motivi per cassazione avverso tale decisione, ma successivamente chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio perché aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018, depositando domanda e prova del pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, prendendo atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria mediante presentazione della domanda e pagamento della prima rata. Poiché la definizione era ammissibile ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, la Corte ha ritenuto superfluo l'esame dei motivi di ricorso. Le spese processuali sono state poste a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore
art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti rientranti nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi
norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
le spese del giudizio estinto vanno poste a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di estinzione del giudizio
Cass. n. 25485 del 2018
richiamata per affermare che l'estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando la controversia rientra nell'ambito applicativo della disciplina e il contribuente presenti domanda e versi la prima rata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Una volta intervenuta la definizione agevolata perfezionata, l'esame dei motivi di ricorso diviene superfluo.
- Nel giudizio tributario estinto per definizione agevolata, le spese seguono la regola posta dal d.lgs. n. 546 del 1992 a carico della parte che le ha anticipate.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnante soccombente.
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