Cassazione Civile, Ordinanza n. 07772/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda la liquidazione dei compensi finali spettanti a tre soggetti nominati amministratori giudiziari ex art. 34 d.lgs. 159/2011 in relazione alla gestione di una società sottoposta ad amministrazione giudiziaria. Il Tribunale aveva liquidato a ciascuno euro 230.000 a carico dell'Erario, qualificando la fattispecie come gestione indiretta e ritenendo non applicabili né le tabelle del d.m. n. 140/2012 né i criteri di cui al d.P.R. n. 177/2015. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo corretto il ricorso a una valutazione equitativa e affermando che la normativa regolamentare invocata non si applicava ope legis all'amministrazione giudiziaria ex art. 34 cod. antimafia, non avente natura ablatoria, oltre a richiamare l'esigenza di contenere i compensi e il fatto che la gestione si fosse avvalsa di coadiutori e collaboratori. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p., degli artt. 101 e 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU, per l'erronea affermazione d'inapplicabilità del d.P.R. n. 177/2015; 2) violazione dell'art. 42, comma 4, d.lgs. 159/2011, per l'erronea applicazione dell'art. 42, comma 2, dello stesso codice; 3) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per carenza di motivazione; 4) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per l'erronea quantificazione del compenso rispetto ai parametri normativi invocati.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso. Ha affermato che l'impugnazione avente ad oggetto la domanda di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposta nelle forme del rito civile, con notifica del ricorso; poiché nel caso concreto il ricorso era stato proposto con le forme del rito penale e non risultava notificato ad alcuno, esso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata adottata statuizione sulle spese per mancata instaurazione del contraddittorio. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base normativa della nomina e dell'attività degli amministratori giudiziari nel procedimento di prevenzione.
La Corte d'appello lo aveva utilizzato solo come parametro equitativo, ma la Cassazione non entra nel merito della sua applicabilità; rileva però che l'impugnazione era stata proposta con rito errato.
I criteri tabellari per i dottori commercialisti erano stati esclusi dal giudice di merito; la Cassazione non esamina la questione nel merito.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente mal applicata dal giudice d'appello.
Invocato dai ricorrenti nel primo motivo per censurare l'affermazione d'inapplicabilità del d.P.R. n. 177/2015.
art. 101 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a fondamento della doglianza sul corretto contraddittorio e sulla decisione del giudice.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti come parametro del diritto di difesa.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale del giusto processo.
Richiamato nei motivi terzo e quarto per censurare la motivazione e la quantificazione del compenso.
art. 606, comma 1, lett. b c.p.p.
Indicato dai ricorrenti come norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso.
art. 606, comma 1, lett. c c.p.p.
Indicato dai ricorrenti come norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso.
È la norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne fa applicazione per dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice nel processo penale deve essere introdotta con le forme del rito civile, con notifica del ricorso; se è proposta con le forme del rito penale e senza notifica, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso non è ritualmente notificato, non si instaura il contraddittorio e la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
- Nei giudizi di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, il controllo di legittimità resta precluso se il mezzo di impugnazione è viziato ab origine dal mancato rispetto del rito prescritto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi della disciplina vigente.
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