Cassazione Civile, Ordinanza n. 08484/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio la venditrice del pacchetto turistico e la società finanziaria che aveva erogato il credito collegato, chiedendo la declaratoria di invalidità, nullità e/o inefficacia sia del contratto di vendita sia del contratto di finanziamento. La lite nasceva dall'acquisto di una "settimana rossa" in un circuito turistico-vacanziero, con versamento di una somma iniziale e stipula, pochi giorni dopo e presso il domicilio degli acquirenti, di un finanziamento destinato a coprire il prezzo residuo. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando nulli entrambi i contratti. La Corte d'appello, invece, aveva riformato in parte la decisione, ritenendo che non operasse la disciplina invocata sul collegamento dei contratti e che i due negozi fossero autonomi; aveva inoltre valorizzato una clausola di "inopponibilità delle eccezioni" contenuta nelle condizioni generali del finanziamento, espressamente approvata, con cui il cliente rinunciava a opporre alla finanziaria eccezioni relative al rapporto di vendita e si escludeva altresì l'esistenza di un'esclusiva della finanziaria per la concessione del credito. Con il ricorso per cassazione gli acquirenti denunciavano violazione degli artt. 1346, 1322 e 1418 c.c., sostenendo che i due contratti fossero funzionalmente collegati e predisposti come pacchetto unitario, con nesso oggettivo e soggettivo, sicché la nullità di uno avrebbe dovuto riverberarsi sull'altro; la finanziaria resisteva con controricorso. La Corte di cassazione ha però rilevato che i ricorrenti non si erano confrontati con la clausola contrattuale di esclusione del collegamento, la cui validità non era stata contestata, e che il motivo non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestarne il risultato finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla pretesa nullità collegata dei due contratti non colpisse la reale ratio della decisione di appello, fondata sulla clausola negoziale non contestata che escludeva in radice il collegamento tra finanziamento e vendita. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti per sostenere l'indeterminatezza dell'oggetto e la conseguente invalidità del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato per affermare il collegamento funzionale tra i negozi e la rilevanza dell'autonomia contrattuale nella costruzione del pacchetto negoziale; la Corte non esamina nel merito la questione perché il motivo non coglie la ratio della decisione di merito.
Richiamato come base della domanda di nullità del contratto; la Corte non entra nel merito della nullità poiché dichiara inammissibile il motivo.
art. 125, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
La Corte d'appello aveva escluso l'applicazione della norma per difetto di esclusiva della finanziaria nei confronti del convenzionato; tale passaggio è richiamato nell'ordinanza come parte della motivazione di merito, non sovvertita dal ricorso.
art. 8, d.lgs. n. 427/1998
La Corte d'appello aveva escluso la sua applicazione perché non era stato esercitato il diritto di recesso previsto dalla norma.
Lo scrutinio di ammissibilità va compiuto su ciascun motivo e può condurre a declaratoria di inammissibilità quando la censura non si confronta con un orientamento consolidato o con la ratio decidendi; è il fondamento processuale della decisione di inammissibilità.
Richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità ai fini dell'impugnazione incidentale tardiva.
Richiamato in via comparativa per spiegare la funzione di filtro e la rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti.
Richiamato analogicamente per rafforzare l'idea della funzione di filtro e della rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo si limita a contestare l'esito senza aggredire la specifica argomentazione decisiva, il ricorso è inammissibile.
- Quando una clausola contrattuale non contestata esclude espressamente il collegamento tra due negozi, il ricorrente che invochi un collegamento funzionale tra essi deve misurarsi con tale pattuizione, altrimenti la doglianza resta estranea alla motivazione decisiva.
- Lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. va condotto per ciascun motivo e può condurre a inammissibilità anche quando la questione prospettata sia in astratto discutibile, se la censura non scalfisce l'assetto motivazionale posto a base della decisione impugnata.
- La funzione di filtro del giudizio di legittimità consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando esso sia inconsistente o non si confronti con l'orientamento consolidato o con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
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