Cassazione Civile, Ordinanza n. 31484/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in rettifica IMU 2013 notificato a una società per omesso versamento del tributo, con richiesta di imposta, sanzioni e interessi. La contribuente contestava l'atto sostenendo che l'immobile di sua proprietà, sito in Roma, era inagibile e non utilizzato, e quindi beneficiava della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla disciplina applicabile. Deduceva di avere comunicato al Comune, già nel 2010, la situazione dell'immobile e di avere presentato una DIA per i lavori necessari al risanamento. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe valutato i lavori profondi di ristrutturazione e messa in sicurezza che interessavano l'intera struttura; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; 3) violazione delle norme sull'agevolazione IMU per immobili inagibili, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso il beneficio concentrandosi sulla destinazione dell'immobile a parcheggio anziché sullo stato di inagibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse omesso l'esame di fatti storici decisivi risultanti dagli atti e discussi tra le parti, relativi a demolizioni, ricostruzioni e lavori di messa in sicurezza eseguiti sull'immobile per far fronte al degrado e al pericolo della struttura. Ha rigettato il secondo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse meramente apparente, perché la sentenza di merito aveva espresso un percorso argomentativo sufficiente a superare il minimo costituzionale. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La riformulazione del vizio consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione.
È violato solo in presenza di motivazione apparente, mancante o radicalmente incomprensibile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
Richiamato come norma che collega il ricorso per cassazione nel processo tributario ai relativi vizi denunciabili.
In ipotesi di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
È la norma di riferimento per la riduzione della base imponibile IMU in caso di fabbricato inagibile o inabitabile.
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504/1992
È richiamato quale base normativa della disciplina agevolativa per immobili inagibili.
art. 8, comma 7, del Regolamento Comunale
È richiamato come fonte regolamentare rilevante per la riduzione IMU in caso di inagibilità.
È richiamato per l'ordine logico-giuridico di esame dei motivi di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiede l'indicazione specifica del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini della censura di omesso esame.
art. 111, comma 6, Cost.
Costituisce il parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente dedurre una diversa lettura delle prove o un mero difetto di persuasività della motivazione.
- La motivazione è solo censurabile come apparente quando manca l'esposizione, sia pure concisa, delle ragioni in fatto e in diritto della decisione o quando il percorso logico-giuridico non sia ricostruibile dal testo della sentenza.
- In caso di doppia conforme, il ricorso per omesso esame del fatto storico è inammissibile se non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su diverse ragioni di fatto.
- Ai fini della riduzione IMU per fabbricato inagibile, occorre accertare in concreto lo stato di degrado o pericolo dell'immobile e la natura degli interventi eseguiti; se i fatti storici sulle opere di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza sono stati trascurati, la decisione di merito è cassabile per omesso esame di fatti decisivi.
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