Cassazione Civile, Ordinanza n. 31438/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Erario, riformando la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti in una controversia relativa a un avviso di liquidazione di imposta di registro. Successivamente, in pendenza del giudizio di legittimità, hanno depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver definito transattivamente la controversia con l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, commi 213-218, della L. n. 197/2022, con produzione della relativa documentazione. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia e la questione del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso effettuata a seguito di definizione transattiva della lite e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, rilevando che l'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma si riferisce soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, commi 213-218, L. n. 197/2022
richiamata come base della definizione transattiva della controversia che ha preceduto la rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
richiamata a sostegno dell'interpretazione restrittiva dell'ulteriore contributo unificato
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
richiamata a sostegno dell'interpretazione restrittiva dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenuta a seguito di definizione transattiva della controversia, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate integralmente ove la Corte ne ravvisi i presupposti.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 è norma eccezionale e di stretta interpretazione: non è applicabile oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non equivale a soccombenza del ricorrente ai fini dell'obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo.
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