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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31437/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato, davanti al Giudice di Pace e poi in appello, alcune cartelle di pagamento risultanti da estratto di ruolo, deducendo di non avere ricevuto nei termini i verbali di accertamento per violazioni del Codice della strada e, per alcune partite, l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito per mancanza di atti interruttivi. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’opposizione improcedibile perché tardiva rispetto alla data dell’estratto di ruolo; il Tribunale, in riforma, aveva invece annullato le pretese ritenendo decorso il termine di prescrizione e non provata la rituale notifica delle cartelle. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma il contenuto specifico dei motivi non è illustrato nel testo perché la Corte ritiene superflua la loro disamina, dovendo la sentenza essere cassata senza rinvio. La Corte osserva che la controversia nasce dall’impugnazione di cartelle conosciute tramite estratto di ruolo, senza allegazione né prova di un interesse qualificato all’azione ai sensi dello ius superveniens sull’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973; aggiunge che la mera eccezione di prescrizione non integra da sola l’interesse necessario a rendere ammissibile l’impugnazione anticipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la decisione di merito fosse da cassare senza rinvio, perché l’azione proposta contro le cartelle conosciute tramite estratto di ruolo era inammissibile in difetto di un interesse qualificato, come richiesto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, interpretato dalle Sezioni Unite. La Corte ha quindi assorbito la disamina dei tre motivi di ricorso e ha disposto la cassazione senza rinvio delle decisioni di merito. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite in ragione dello ius superveniens e della successiva interpretazione nomofilattica della norma.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo per il deposito dell’ordinanza all’esito della camera di consiglio

  • art. 382 c.p.c.

    utilizzato per disporre la cassazione senza rinvio della decisione di merito

  • art. 3-bis D.L. 21/10/2021 n. 146

    norma di conversione che ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973

  • L. 17/12/2021 n. 215

    legge di conversione che ha introdotto la disciplina sull’impugnazione del ruolo e della cartella non notificati o invalidamente notificati

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 602

    seleziona solo specifici interessi che legittimano la tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata; in difetto dell’interesse qualificato l’impugnazione diretta o anticipata è inammissibile

  • Cass., Sez. U, sent. n. 26283 del 06/09/2022

    richiamata come interpretazione nomofilattica della disciplina sopravvenuta, anche quanto all’applicabilità nei giudizi pendenti e alle entrate extratributarie

  • Cass., Sez. 3, ord. n. 3812 del 08/02/2023

    richiamata per il limite del giudicato sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere nelle ipotesi ivi considerate

  • Cass., Sez. 3, ord. n. 21612 del 31/07/2024

    richiamata per affermare che la mera prescrizione non basta, di per sé, a fondare l’interesse all’azione di accertamento negativo in assenza di iniziative esecutive

  • Codice della strada

    richiamato come fonte dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle impugnate

Massime di principio

  • L’impugnazione diretta o anticipata del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata è ammissibile solo nei casi e per gli interessi specificamente selezionati dalla disciplina sopravvenuta; al di fuori di tali ipotesi, l’azione è inammissibile per difetto di interesse.
  • La carenza dell’interesse qualificato all’impugnazione del ruolo o della cartella è rilevabile anche in cassazione, salvo il limite del giudicato formatosi sulla questione nei gradi di merito.
  • La mera deduzione della prescrizione del credito iscritto a ruolo non integra, di regola, un interesse sufficiente a sorreggere un’azione di accertamento negativo quando non sia stata intrapresa alcuna iniziativa esecutiva e non vi sia una situazione di obiettiva incertezza attuale.
  • La tutela del debitore contro una cartella o un ruolo conosciuti tramite estratto di ruolo non è soppressa, ma può essere fatta valere nelle forme e nei tempi consentiti, anche mediante opposizioni esecutive quando l’esecuzione sia minacciata o avviata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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