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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31439/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un automobilista destinatario di una cartella di pagamento per Euro 3.118,00, relativa a 11 verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, ha proposto opposizione sostenendo che i verbali presupposti non gli erano mai stati notificati e che era stata illegittimamente applicata la maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, L. n. 689/1981. In primo grado l'opposizione è stata rigettata; in appello il Tribunale ha accolto solo in parte il gravame, annullando la cartella limitatamente a due verbali notificati tramite operatore postale privato in epoca anteriore alla L. n. 124/2017, ma confermando la validità delle notifiche degli altri verbali, ritenute eseguite presso la residenza risultante dai pubblici registri e correttamente perfezionate ex art. 140 c.p.c. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 115, 140 e 143 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere il Tribunale ritenuto valida la notifica ex art. 140 c.p.c. anziché ritenere necessaria la notifica ex art. 143 c.p.c., nonostante la dedotta irreperibilità assoluta e la contestazione della prova dell'indirizzo; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla nullità della notifica dei verbali notificati ex art. 140 c.p.c. mediante raccomandata spedita da agenzia postale privata; (3) violazione degli artt. 112, 115, 140 e 143 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1, comma 57, L. n. 124/2017, per non avere il giudice d'appello dichiarato nulle anche le notifiche degli altri verbali per il medesimo vizio relativo all'intervento dell'operatore postale privato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito, secondo cui le notifiche erano state eseguite presso la residenza risultante dal PRA e si trattava di irreperibilità solo relativa, quindi compatibile con la procedura ex art. 140 c.p.c.; ha inoltre osservato che la doglianza sulla mancata prova documentale dell'indirizzo si risolveva in una contestazione non ammissibile in sede di legittimità e, in sostanza, in un possibile errore revocatorio. Il secondo e il terzo motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili perché la censura relativa alla notifica tramite operatore postale privato era stata proposta in appello solo per due verbali specifici, poi annullati dal Tribunale; per gli altri verbali, la mancata reiterazione del motivo in appello ha comportato rinuncia implicita ex art. 346 c.p.c., escludendo qualsiasi omissione di pronuncia. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, ha applicato la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. con pagamento di Euro 2.800,00 in favore della controricorrente, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma richiamata per l'opposizione all'esecuzione proposta avverso la cartella di pagamento

  • art. 140 c.p.c.

    ritenuto applicabile alle notifiche in caso di irreperibilità relativa o temporanea del destinatario nel luogo di residenza, domicilio o dimora

  • art. 143 c.p.c.

    ritenuto applicabile solo in caso di irreperibilità assoluta, cioè impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora nonostante le ricerche esigibili

  • art. 27, comma 6, L. n. 689 del 1981

    richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione della maggiorazione sulla somma dovuta per le sanzioni amministrative

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nelle censure sul riparto dell'onere probatorio circa la prova dell'avvenuta notifica

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per sostenere un'omessa pronuncia; esclusa la violazione perché il motivo non era stato riproposto in appello per tutti i verbali

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nelle censure di merito relative alla prova documentale delle notifiche

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 346 c.p.c.

    la mancata riproposizione in appello della censura su alcuni verbali è stata considerata rinuncia implicita

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per sanzionare il ricorso ritenuto temerario come abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 57, L. n. 124 del 2017

    richiamato per la liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e amministrativi, rilevante solo per le notifiche eseguite dopo l'entrata in vigore della legge

  • Direttiva n. 2008/6/CE

    richiamata nel quadro evolutivo della liberalizzazione dei servizi postali e del regime delle notifiche a mezzo posta

Massime di principio

  • La notificazione del verbale di accertamento va eseguita presso la residenza risultante dai pubblici registri; il mancato aggiornamento dei registri può pregiudicare il destinatario solo se egli dimostra una condotta incolpevole rispetto alla mancata corrispondenza dell'indirizzo.
  • L'irreperibilità relativa del destinatario consente l'applicazione dell'art. 140 c.p.c.; l'art. 143 c.p.c. è invece riservato ai casi di irreperibilità assoluta, quando non sia possibile individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora nonostante le ricerche dovute.
  • In sede di legittimità non è ammissibile contestare un accertamento di fatto del giudice di merito mediante una mera diversa lettura delle risultanze istruttorie o la deduzione apodittica dell'assenza di documenti in atti.
  • La censura per omessa pronuncia non può essere accolta quando la questione non sia stata ritualmente riproposta in appello con riferimento a tutti i capi o ai singoli atti contestati; la mancata reiterazione integra rinuncia implicita ex art. 346 c.p.c.
  • La notifica di atti giudiziari o amministrativi eseguita da operatore postale privato, in mancanza del titolo abilitativo richiesto dal regime normativo applicabile ratione temporis, è nulla; ma il vizio va specificamente dedotto per ciascun atto interessato.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi manifestamente inammissibili può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveNotificazioniRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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