Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31436/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Un erede del debitore originario proponeva opposizione agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso un atto di precetto notificatogli insieme al titolo esecutivo formatosi contro il de cuius. Lamentava che, ai sensi dell'art. 477, comma 1, c.p.c., il precetto non potesse essere notificato all'erede unitamente al titolo senza il rispetto del termine minimo di dieci giorni, e che il Tribunale avesse errato nel porre a suo carico l'onere di allegare la mancata notifica originaria del titolo e del precetto al defunto. La resistente sosteneva invece l'inammissibilità del motivo e, nel merito, l'applicabilità dell'art. 115 c.p.c. per omessa contestazione; deduceva inoltre che l'eventuale vizio fosse comunque superato dalla conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'erede per pregresse vicende e per interventi in precedenti procedure esecutive.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che, una volta allegata la violazione dell'art. 477, comma 1, c.p.c. per mancato rispetto dello spatium temporis di dieci giorni tra notifica del titolo e precetto all'erede, spettava al creditore opposto allegare e provare che entrambi gli atti fossero stati già notificati al de cuius prima dell'apertura della successione, trattandosi di circostanza impeditiva nella disponibilità del creditore. Ha escluso che la censura fosse inammissibile o che potesse applicarsi l'art. 115 c.p.c. nei termini prospettati dalla resistente. Ha però precisato che il vizio potrebbe risultare irrilevante se, in concreto, fosse raggiunto con altre modalità lo scopo della norma, ma tale verifica richiede accertamenti in fatto riservati al giudice di rinvio. Perciò ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'erede

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi per il vizio del precetto

  • art. 477, comma 1, c.p.c.

    impone, nei confronti degli eredi, il rispetto di un termine dilatorio minimo di dieci giorni e tutela la legittimità dell'azione esecutiva; la sua violazione è un vizio idoneo a fondare opposizione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare il riparto dell'onere di allegazione e prova

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte esclude che la decisione di merito si fondasse validamente su tale norma nel modo prospettato dalla resistente

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    il vizio formale può essere irrilevante se lo scopo dell'atto o della prescrizione è comunque raggiunto con altre modalità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la riserva di deposito dell'ordinanza entro il termine previsto

Massime di principio

  • In caso di opposizione agli atti esecutivi fondata sulla violazione dell'art. 477, comma 1, c.p.c., una volta allegata la mancata osservanza del termine dilatorio tra notifica del titolo e del precetto all'erede, spetta al creditore opposto dimostrare la previa notifica di entrambi gli atti al de cuius, perché si tratta di una circostanza impeditiva nella sua disponibilità.
  • L'inosservanza del termine minimo previsto dall'art. 477, comma 1, c.p.c. integra un vizio formale che pregiudica in sé il diritto dell'erede intimato, sicché non è necessario allegare uno specifico danno ulteriore per proporre opposizione.
  • Il vizio derivante dalla violazione di un onere formale posto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva può essere irrilevante se lo scopo della norma risulta comunque raggiunto con altre modalità, ma tale verifica richiede un accertamento in fatto riservato al giudice di merito.
  • Non può essere invertito sull'opponente l'onere di allegare e provare fatti impeditivi che appartengono alla sfera conoscitiva e probatoria del creditore che intende avvalersene.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProve
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.