Cassazione Civile, Ordinanza n. 31436/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Un erede del debitore originario proponeva opposizione agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso un atto di precetto notificatogli insieme al titolo esecutivo formatosi contro il de cuius. Lamentava che, ai sensi dell'art. 477, comma 1, c.p.c., il precetto non potesse essere notificato all'erede unitamente al titolo senza il rispetto del termine minimo di dieci giorni, e che il Tribunale avesse errato nel porre a suo carico l'onere di allegare la mancata notifica originaria del titolo e del precetto al defunto. La resistente sosteneva invece l'inammissibilità del motivo e, nel merito, l'applicabilità dell'art. 115 c.p.c. per omessa contestazione; deduceva inoltre che l'eventuale vizio fosse comunque superato dalla conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'erede per pregresse vicende e per interventi in precedenti procedure esecutive.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che, una volta allegata la violazione dell'art. 477, comma 1, c.p.c. per mancato rispetto dello spatium temporis di dieci giorni tra notifica del titolo e precetto all'erede, spettava al creditore opposto allegare e provare che entrambi gli atti fossero stati già notificati al de cuius prima dell'apertura della successione, trattandosi di circostanza impeditiva nella disponibilità del creditore. Ha escluso che la censura fosse inammissibile o che potesse applicarsi l'art. 115 c.p.c. nei termini prospettati dalla resistente. Ha però precisato che il vizio potrebbe risultare irrilevante se, in concreto, fosse raggiunto con altre modalità lo scopo della norma, ma tale verifica richiede accertamenti in fatto riservati al giudice di rinvio. Perciò ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'erede
art. 617 c.p.c.
richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi per il vizio del precetto
art. 477, comma 1, c.p.c.
impone, nei confronti degli eredi, il rispetto di un termine dilatorio minimo di dieci giorni e tutela la legittimità dell'azione esecutiva; la sua violazione è un vizio idoneo a fondare opposizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare il riparto dell'onere di allegazione e prova
art. 115 c.p.c.
la Corte esclude che la decisione di merito si fondasse validamente su tale norma nel modo prospettato dalla resistente
art. 156, comma 3, c.p.c.
il vizio formale può essere irrilevante se lo scopo dell'atto o della prescrizione è comunque raggiunto con altre modalità
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la riserva di deposito dell'ordinanza entro il termine previsto
Massime di principio
- In caso di opposizione agli atti esecutivi fondata sulla violazione dell'art. 477, comma 1, c.p.c., una volta allegata la mancata osservanza del termine dilatorio tra notifica del titolo e del precetto all'erede, spetta al creditore opposto dimostrare la previa notifica di entrambi gli atti al de cuius, perché si tratta di una circostanza impeditiva nella sua disponibilità.
- L'inosservanza del termine minimo previsto dall'art. 477, comma 1, c.p.c. integra un vizio formale che pregiudica in sé il diritto dell'erede intimato, sicché non è necessario allegare uno specifico danno ulteriore per proporre opposizione.
- Il vizio derivante dalla violazione di un onere formale posto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva può essere irrilevante se lo scopo della norma risulta comunque raggiunto con altre modalità, ma tale verifica richiede un accertamento in fatto riservato al giudice di merito.
- Non può essere invertito sull'opponente l'onere di allegare e provare fatti impeditivi che appartengono alla sfera conoscitiva e probatoria del creditore che intende avvalersene.
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