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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31435/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il debitore aveva agito per ottenere l’accertamento dell’intervenuta prescrizione di un credito di euro 238,28 iscritto in una cartella di pagamento di cui era venuto a conoscenza mediante estratto di ruolo. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per ne bis in idem, richiamando una precedente sentenza che aveva già affrontato la regolarità della notifica della cartella. In appello il Tribunale aveva invece ritenuto ammissibile la domanda ma l’aveva respinta, affermando che non risultava provato il passaggio in giudicato della precedente sentenza e, soprattutto, che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica di un preavviso di fermo e poi era rimasta sospesa durante il giudizio instaurato dal debitore per contestare la notifica della cartella e del preavviso, sicché alla data di introduzione del nuovo giudizio non era ancora decorso il termine quinquennale. Con il ricorso per cassazione il debitore denunciava violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., sostenendo che la semplice pendenza del precedente giudizio, nel quale l’agente della riscossione si era limitato a resistere senza proporre domande utili, non poteva produrre effetti sospensivi o interruttivi della prescrizione; assumeva quindi che il termine fosse ripartito dall’ultimo atto interruttivo del 28 novembre 2014 e fosse maturato al 6 marzo 2021, data di introduzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, in tema di azione di accertamento negativo del credito, la costituzione del creditore con richiesta di rigetto della domanda del debitore è sufficiente a produrre effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti previsti dall’art. 2945, comma 2, c.c. Non è necessaria la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento del credito. Poiché nel precedente giudizio l’agente della riscossione aveva difeso la legittimità della pretesa e il debitore era stato condannato alle spese, la decisione d’appello che aveva escluso la maturazione della prescrizione è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    la mera richiesta di rigetto formulata dal creditore convenuto in un giudizio di accertamento negativo del credito è idonea a interrompere la prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    l’interruzione prodotta dalla difesa del creditore nel giudizio di accertamento negativo determina effetti permanenti durante la pendenza del processo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma richiamata per il rito camerale e il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    menzionato come ius superveniens in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, ma la Corte ribadisce il limite del giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse ad agire.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per osservare che il creditore convenuto potrebbe non avere interesse a proporre domanda riconvenzionale se già munito di titolo esecutivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    prevede il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento negativo del credito, la costituzione del creditore con richiesta di rigetto della domanda del debitore può integrare un atto interruttivo della prescrizione senza necessità di una domanda riconvenzionale di accertamento del credito.
  • L’effetto interruttivo della prescrizione, quando si realizza attraverso la difesa del creditore nel processo, produce l’effetto permanente previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c. per tutta la pendenza del giudizio.
  • Ai fini della prescrizione non rileva che il processo sia stato introdotto dal debitore: ciò che conta è che il creditore abbia concretamente resistito alla pretesa avversaria contestandola in modo esplicito.
  • Il creditore convenuto non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale se la difesa del proprio credito è già sufficiente allo scopo processuale perseguito e se difetta un autonomo interesse ad agire in accertamento positivo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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