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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31440/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia aveva origine da un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2008 emesso dal Comune di Palermo nei confronti della società resistente, in relazione all'utilizzo di aree comunali nell'esercizio di attività svolte per conto dell'ente, tra cui il controllo della sosta tariffata, il car bike sharing e alcuni sovrappassi sulla rete tramviaria. La società aveva impugnato l'atto ottenendo accoglimento in primo grado; il Comune aveva poi proposto appello, respinto dalla commissione tributaria regionale. In cassazione il Comune ha impugnato la sentenza di secondo grado, ma nel frattempo la società ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, deducendo che le parti avevano sottoscritto un accordo nel 2023 con cui avevano riconosciuto l'insussistenza del presupposto di fatto per la TOSAP e che il Comune aveva conseguentemente annullato gli avvisi di accertamento, incluso quello oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto che l'atto impositivo era stato annullato in esecuzione dell'accordo tra le parti e che, pertanto, era venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione. Ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in considerazione della condotta processuale delle parti. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale meccanismo non opera quando il giudizio di cassazione si chiude con la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato si applica solo se il giudizio di cassazione si conclude con integrale conferma della decisione impugnata o con ordinaria inammissibilità del ricorso, non anche in caso di cessazione della materia del contendere

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma introduttiva del meccanismo di raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte

  • TOSAP

    il tributo risultava non più dovuto in ragione del venir meno del presupposto di fatto accertato dalle parti

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l'atto impugnato viene meno per effetto di un comportamento sopravvenuto delle parti o dell'amministrazione, tale da eliminare l'interesse sostanziale alla decisione.
  • Se l'atto lesivo è stato annullato dall'ente impositore in esecuzione di un accordo che recepisce la tesi del contribuente, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere e la sentenza impugnata perde efficacia.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di cessazione della materia del contendere, ma solo nelle ipotesi espressamente previste di integrale conferma della decisione impugnata o di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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