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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29908/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione di sanzioni emesso in relazione a un decreto ingiuntivo che aveva accertato un negozio di delegazione tra più società e fondazioni, con richiesta di imposta principale di registro sulla somma indicata nel provvedimento monitorio. La contribuente aveva impugnato l'avviso, sostenendo che l'atto avesse sostanza impositiva e che la pretesa fosse stata per la prima volta portata a sua conoscenza tramite la qualificazione giuridica operata dall'Ufficio. Nel corso del giudizio la società ha presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, versando la prima rata. L'Agenzia ha negato la definizione assumendo che la controversia avesse ad oggetto un atto di mera riscossione e non un atto impositivo. La contribuente ha quindi impugnato il diniego deducendo che l'avviso di liquidazione, pur nominalmente tale, avesse contenuto sostanzialmente impositivo, perché fondato su una qualificazione giuridica del rapporto non meramente ricognitiva, e che pertanto la lite rientrasse tra quelle definibili ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Il ricorso per cassazione dell'Agenzia verteva sulla violazione degli artt. 20 e 22 d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 3 della Tariffa, Parte Prima, sostenendo in sostanza che non fosse definibile la lite su un atto di mera liquidazione/riscossione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la controversia fosse effettivamente definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha qualificato l'avviso di liquidazione come atto sostanzialmente impositivo, poiché idoneo a esprimere per la prima volta una pretesa fiscale maggiore e fondato su una previa qualificazione giuridica del negozio contenuto nel decreto ingiuntivo. Di conseguenza ha dichiarato l'avvenuta definizione della lite, con assorbimento delle ulteriori questioni, incluse quelle sulla legittimità dell'avviso di liquidazione. Le spese sono state compensate per il sopravvenire dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato per inquadrare l'avviso di liquidazione relativo alla scrittura privata enunciata nel decreto ingiuntivo; rileva nel contesto della tassazione dell'atto in base alla sua funzione sostanziale.

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    invocato quale norma sulla qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro; la Corte valorizza la sostanza dell'operazione e non il solo nomen iuris.

  • art. 22 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato nel ricorso dell'Agenzia; non costituisce il nucleo decisorio, che ruota invece sulla definibilità della lite e sulla natura impositiva dell'atto.

  • art. 3 Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986

    richiamato come base tariffaria dell'imposizione proporzionale contestata.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    norma applicata per affermare che sono definibili le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi, anche se l'atto è formalmente qualificato come avviso di liquidazione.

  • art. 7, comma 2, lett. b, e comma 3, d.l. n. 119/2018

    richiamato in relazione alla domanda di definizione presentata dalla contribuente.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018

    richiamato quale base del ricorso avverso il diniego di definizione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    citato nel precedente delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte per estendere la definibilità alle cartelle che costituiscono primo e unico atto di pretesa fiscale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per affermare l'impugnabilità dell'atto non solo per vizi propri ma anche per motivi inerenti al merito della pretesa tributaria.

  • art. 16 l. n. 289/2002

    richiamato come precedente disciplina condonistica da cui si ricava il criterio sostanziale di qualificazione dell'atto come impositivo.

Massime di principio

  • In materia di definizione agevolata delle liti tributarie, la qualificazione dell'atto rileva per la sua funzione sostanziale e non per il solo nomen iuris: un avviso formalmente di liquidazione può essere atto impositivo se introduce per la prima volta una pretesa fiscale maggiore rispetto a quella già applicata.
  • Una controversia è definibile ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 quando riguarda un atto della giurisdizione tributaria avente contenuto impositivo ed è pendente in giudizio, anche se la pretesa nasce da un atto denominato in modo diverso.
  • Ai fini della definibilità della lite, è decisivo che l'atto sia il primo veicolo della pretesa fiscale verso il contribuente e che la sua contestazione investa non solo profili formali, ma anche il merito della debenza tributaria.
  • Nel valutare la natura impositiva di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, occorre verificare se esso presupponga una qualificazione giuridica del rapporto o del negozio sottostante, idonea a fondare una nuova e autonoma pretesa fiscale.
  • L'orientamento sulla natura sostanziale dell'atto e sulla definibilità della lite si applica anche quando la pretesa è stata formalmente espressa come liquidazione dell'imposta, ma in realtà richiede un apprezzamento giuridico discrezionale e non una mera operazione aritmetica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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