Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33294/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

La controversia origina dalla pubblicazione di un libro nel quale i due autori descrivevano vicende imprenditoriali e amministrative legate a un impianto multisala e attribuivano a un amministratore locale rapporti amicali e condotte favorevoli verso un imprenditore ritenuto vicino alla criminalità organizzata. Il destinatario delle espressioni ritenute lesive agiva per diffamazione. In sede penale i giornalisti erano inizialmente condannati, poi assolti in appello, quindi la sentenza di assoluzione veniva cassata con rinvio; in seguito, nel giudizio civile ex art. 622 c.p.p., la Corte d'appello condannava nuovamente gli autori al risarcimento del danno. I ricorrenti impugnano tale ultima sentenza con cinque motivi: 1) violazione del giudicato interno e degli artt. 2909 c.c. e 384 c.p.c., sostenendo che la qualificazione dello scritto come esercizio di critica sarebbe ormai coperta da giudicato implicito; 2) violazione degli artt. 2043 c.c., 34 c.p.c., 51 e 595 c.p., perché l'errata qualificazione dello scritto avrebbe falsato l'accertamento del nucleo di verità e la valutazione della diffamazione; 3) erronea ripartizione dell'onere della prova e violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., 34 e 115 c.p.c., assumendo che non fosse stata provata la diffamatorietà; 4) motivazione apparente o illogica sulla ritenuta diffamatorietà, in violazione anche dell'art. 21 Cost. e dell'art. 10 CEDU; 5) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell'art. 595, comma 3, c.p., contestando sia il superamento del principio del danno non in re ipsa sia l'uso di presunzioni e i criteri di quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta tutti i motivi. Esclude che si sia formato un giudicato interno sulla qualificazione dello scritto, rilevando che la precedente ordinanza di cassazione aveva rimesso al giudice di merito la verifica della sussistenza della diffamazione, della riconducibilità della condotta al diritto di cronaca o di critica e dell'applicabilità dell'esimente. Ribadisce soprattutto che il presupposto della veridicità dei fatti è necessario sia per il diritto di cronaca sia per il diritto di critica: la critica può consistere nella lettura valutativa e personale dei fatti, ma non può poggiare sull'alterazione dei dati storici. Dichiara inammissibile il terzo motivo nella parte in cui sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio, precisando che la prova del danno da diffamazione può essere data anche attraverso la ricostruzione dell'offensività della condotta. Considera infondato il quarto motivo perché la corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente la valutazione di diffamatorietà, evidenziando che gli autori avevano enfatizzato e colorito i fatti senza rispettare la verità storica. Respinge anche il quinto motivo, affermando che il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa ma può essere provato anche per presunzioni, e che la liquidazione era stata correttamente effettuata secondo i parametri tabellari del Tribunale di Milano, tenendo conto di notorietà della persona, diffusione della notizia e mancata rettifica. Conferma quindi la condanna risarcitoria e pone le spese a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per escludere che vi fosse un giudicato interno impeditivo della nuova valutazione del fatto e della sua qualificazione giuridica nel giudizio di rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    La precedente cassazione aveva rimesso al giudice di rinvio la verifica della diffamazione, della qualificazione dello scritto e dell'applicabilità dell'esimente.

  • art. 595 c.p.

    È la norma incriminatrice richiamata per valutare la diffamazione a mezzo stampa e la sua rilevanza anche nel giudizio civile risarcitorio.

  • art. 2043 c.c.

    Viene richiamato come fondamento della responsabilità aquiliana per il danno da diffamazione.

  • art. 34 c.p.c.

    È evocato nel motivo sul giudizio incidentale di accertamento del reato e sulla qualificazione della domanda.

  • art. 51 c.p.

    È richiamato in relazione alle esimenti del diritto di cronaca e di critica, che presuppongono la verità del fatto narrato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la parte che agisce per il danno da diffamazione deve allegare e provare il pregiudizio, anche per presunzioni.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sull'onere probatorio e sul decisum fondato sulle allegazioni e prove di parte.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per dedurre un vizio di motivazione, ma la censura viene respinta perché la motivazione è ritenuta sufficiente.

  • art. 21 Cost.

    È evocato a sostegno della libertà di manifestazione del pensiero e della critica giornalistica, ma non impedisce il limite della verità dei fatti.

  • art. 10 CEDU

    È richiamato in relazione alla libertà di espressione, coordinata con i limiti derivanti dalla lesione dell'altrui reputazione.

  • art. 2059 c.c.

    È richiamato per il danno non patrimoniale da diffamazione, la cui risarcibilità richiede allegazione e prova delle conseguenze pregiudizievoli.

  • art. 595, comma 3, c.p.

    È richiamato per la diffamazione aggravata a mezzo stampa e per la quantificazione del danno conseguente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte applica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione della soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile conseguente a una pronuncia penale cassata con rinvio, il giudice di rinvio conserva il potere-dovere di riesaminare la sussistenza della diffamazione e l'applicabilità delle esimenti, salvo un effettivo giudicato interno su specifici capi non rimessi in discussione.
  • Il diritto di critica giornalistica non consente l'alterazione dei fatti storici: la valutazione soggettiva può riguardare la lettura e il collegamento tra fatti veri, ma il suo fondamento deve essere costituito da circostanze storicamente avvenute e correttamente rappresentate.
  • L'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica presuppone comunque la verità dei fatti posti a base dell'espressione; quando tale presupposto manca, non opera la scriminante, quale che sia la qualificazione dello scritto.
  • Nel giudizio di diffamazione il danno non patrimoniale non è in re ipsa: la parte lesa deve allegarne e provarne l'esistenza, anche mediante presunzioni, valorizzando diffusione dell'offesa, intensità della lesione e posizione sociale della vittima.
  • La valutazione della diffamatorietà e la quantificazione del danno sono apprezzamenti di merito sindacabili in cassazione solo per vizi motivazionali o violazione di legge, non per una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • La liquidazione del danno da diffamazione può essere effettuata mediante criteri tabellari, purché il giudice dia conto dei parametri concretamente utilizzati e delle circostanze rilevanti per la graduazione del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.