Cassazione Penale, Sentenza n. 29597/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputata, condannata dal Tribunale per la mancata valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi in qualità di legale rappresentante di una società, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e norme processuali in relazione alla notificazione dell'intimazione a pagare l'obbligazione/oblazione amministrativa prevista dal d.lgs. n. 758 del 1994; 2) violazione di norme sul regime degli effetti della dichiarazione di irreperibilità e sulla decorrenza dei termini, sostenendo di non aver potuto adempiere per causa non imputabile; 3) erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che il giudice di merito non avesse valorizzato l'adempimento sopravvenuto delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il pagamento del 20% della sanzione. Il ricorso è stato respinto quanto ai primi due motivi, ritenuti manifestamente infondati/inammissibili, ed accolto limitatamente al terzo motivo.
La decisione
La Corte ha annullato la sentenza impugnata solo nella parte in cui aveva negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disponendo rinvio al Tribunale di Ferrara in diversa composizione per nuovo esame sul punto. Per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile. La responsabilità penale dell'imputata resta definitivamente accertata ai sensi dell'art. 624 c.p.p., con formazione del giudicato sul capo di responsabilità, salvo la sola questione dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008
norma incriminatrice richiamata per la contestazione dell'omessa valutazione/elaborazione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro o del suo legale rappresentante
art. 55, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008
disposizione sanzionatoria del sistema prevenzionistico richiamata per l'illecito contestato
individua l'obbligo non delegabile di valutazione dei rischi richiamato nella contestazione
definisce contenuti e modalità del documento di valutazione dei rischi che si assumeva omesso
art. 24 d.lgs. n. 758 del 1994
richiamato per censurare la procedura di notificazione dell'intimazione a pagare la somma dovuta nell'ambito della procedura estintiva/oblativa amministrativa
invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della notifica, ma ritenuto non decisivo alla luce dell'effettiva conoscenza dell'atto
art. 21, commi 1, 2, 3, d.lgs. n. 758 del 1994
richiamato in relazione alla procedura conseguente all'accertamento delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e alla declaratoria di irreperibilità
invocato dalla ricorrente per gli effetti della dichiarazione di irreperibilità sui termini processuali
art. 61 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato insieme alle norme sugli effetti dell'irreperibilità
richiamato dalla difesa per sostenere specifiche conseguenze sospensive/interruttive connesse alle notifiche
richiamato dalla difesa in tema di dichiarazione di irreperibilità e notificazioni
la Corte afferma che il giudice di merito deve considerare anche la condotta successiva dell'imputata, in particolare l'adempimento delle prescrizioni e il pagamento del 20% della sanzione, nel valutare la particolare tenuità del fatto
richiamato nel terzo motivo in relazione alla richiesta di proscioglimento/assoluzione, ma non decisivo nel provvedimento
richiamato per affermare che, essendo accolto solo il motivo sulla non punibilità, resta definitivo l'accertamento della responsabilità penale
richiamato come provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa notificato all'imputata, rilevante ai fini della conoscenza effettiva della procedura amministrativa
art. 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022
richiamato quale novella che impone di considerare, nel primo comma dell'art. 131-bis c.p., la condotta sopravvenuta dell'adempimento e del pagamento parziale della sanzione
Massime di principio
- In materia di violazioni prevenzionistiche, la validità della notificazione dell'atto funzionale alla procedura amministrativa non è esclusa quando risulti comunque la conoscenza effettiva dell'ordine o del provvedimento da parte del destinatario, anche tramite notificazione presso la residenza e successiva attivazione del destinatario medesimo.
- Le doglianze che presuppongono l'invalidità della notificazione o dell'intimazione amministrativa cadono se la Corte accerta che l'atto è pervenuto a conoscenza dell'interessato e che questi ha mostrato di avere consapevolezza del procedimento, ad esempio mediante istanza presentata tramite delegato.
- Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto, il giudice deve considerare anche la condotta sopravvenuta dell'imputato, inclusi l'adempimento delle prescrizioni dell'organo accertatore e il pagamento parziale della sanzione, quando tali elementi siano rilevanti ai sensi della disciplina vigente.
- L'omessa valutazione della condotta riparatoria o collaborativa successiva al fatto integra vizio rilevante ai fini del diniego dell'art. 131-bis c.p. e può giustificare l'annullamento con rinvio limitatamente a tale punto.
- Quando il ricorso è accolto solo su una questione incidentale relativa alla non punibilità, mentre gli altri motivi sono dichiarati inammissibili o infondati, resta ferma la definitività dell'accertamento di responsabilità penale sul capo non inciso dall'annullamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29594/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29595/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29598/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →