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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29597/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputata, condannata dal Tribunale per la mancata valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi in qualità di legale rappresentante di una società, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e norme processuali in relazione alla notificazione dell'intimazione a pagare l'obbligazione/oblazione amministrativa prevista dal d.lgs. n. 758 del 1994; 2) violazione di norme sul regime degli effetti della dichiarazione di irreperibilità e sulla decorrenza dei termini, sostenendo di non aver potuto adempiere per causa non imputabile; 3) erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che il giudice di merito non avesse valorizzato l'adempimento sopravvenuto delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il pagamento del 20% della sanzione. Il ricorso è stato respinto quanto ai primi due motivi, ritenuti manifestamente infondati/inammissibili, ed accolto limitatamente al terzo motivo.

La decisione

La Corte ha annullato la sentenza impugnata solo nella parte in cui aveva negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disponendo rinvio al Tribunale di Ferrara in diversa composizione per nuovo esame sul punto. Per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile. La responsabilità penale dell'imputata resta definitivamente accertata ai sensi dell'art. 624 c.p.p., con formazione del giudicato sul capo di responsabilità, salvo la sola questione dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008

    norma incriminatrice richiamata per la contestazione dell'omessa valutazione/elaborazione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro o del suo legale rappresentante

  • art. 55, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008

    disposizione sanzionatoria del sistema prevenzionistico richiamata per l'illecito contestato

  • art. 17 d.lgs. n. 81 del 2008

    individua l'obbligo non delegabile di valutazione dei rischi richiamato nella contestazione

  • art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008

    definisce contenuti e modalità del documento di valutazione dei rischi che si assumeva omesso

  • art. 24 d.lgs. n. 758 del 1994

    richiamato per censurare la procedura di notificazione dell'intimazione a pagare la somma dovuta nell'ambito della procedura estintiva/oblativa amministrativa

  • art. 140 cod. proc. civ.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della notifica, ma ritenuto non decisivo alla luce dell'effettiva conoscenza dell'atto

  • art. 21, commi 1, 2, 3, d.lgs. n. 758 del 1994

    richiamato in relazione alla procedura conseguente all'accertamento delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e alla declaratoria di irreperibilità

  • art. 159 cod. proc. pen.

    invocato dalla ricorrente per gli effetti della dichiarazione di irreperibilità sui termini processuali

  • art. 61 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato insieme alle norme sugli effetti dell'irreperibilità

  • art. 160 cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa per sostenere specifiche conseguenze sospensive/interruttive connesse alle notifiche

  • art. 169 cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa in tema di dichiarazione di irreperibilità e notificazioni

  • art. 131-bis cod. pen.

    la Corte afferma che il giudice di merito deve considerare anche la condotta successiva dell'imputata, in particolare l'adempimento delle prescrizioni e il pagamento del 20% della sanzione, nel valutare la particolare tenuità del fatto

  • art. 530 cod. proc. pen.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla richiesta di proscioglimento/assoluzione, ma non decisivo nel provvedimento

  • art. 624 cod. proc. pen.

    richiamato per affermare che, essendo accolto solo il motivo sulla non punibilità, resta definitivo l'accertamento della responsabilità penale

  • art. 14 d.lgs. n. 81 del 2008

    richiamato come provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa notificato all'imputata, rilevante ai fini della conoscenza effettiva della procedura amministrativa

  • art. 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022

    richiamato quale novella che impone di considerare, nel primo comma dell'art. 131-bis c.p., la condotta sopravvenuta dell'adempimento e del pagamento parziale della sanzione

Massime di principio

  • In materia di violazioni prevenzionistiche, la validità della notificazione dell'atto funzionale alla procedura amministrativa non è esclusa quando risulti comunque la conoscenza effettiva dell'ordine o del provvedimento da parte del destinatario, anche tramite notificazione presso la residenza e successiva attivazione del destinatario medesimo.
  • Le doglianze che presuppongono l'invalidità della notificazione o dell'intimazione amministrativa cadono se la Corte accerta che l'atto è pervenuto a conoscenza dell'interessato e che questi ha mostrato di avere consapevolezza del procedimento, ad esempio mediante istanza presentata tramite delegato.
  • Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto, il giudice deve considerare anche la condotta sopravvenuta dell'imputato, inclusi l'adempimento delle prescrizioni dell'organo accertatore e il pagamento parziale della sanzione, quando tali elementi siano rilevanti ai sensi della disciplina vigente.
  • L'omessa valutazione della condotta riparatoria o collaborativa successiva al fatto integra vizio rilevante ai fini del diniego dell'art. 131-bis c.p. e può giustificare l'annullamento con rinvio limitatamente a tale punto.
  • Quando il ricorso è accolto solo su una questione incidentale relativa alla non punibilità, mentre gli altri motivi sono dichiarati inammissibili o infondati, resta ferma la definitività dell'accertamento di responsabilità penale sul capo non inciso dall'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieLesioni colpose sul lavoroRiti alternativiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati in materia di lavoroProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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