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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29598/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti di una imputata per avere realizzato un terrazzino con parapetto in muratura, pavimentazione e cancelletto in ferro, in assenza di titolo edilizio; per avere occupato arbitrariamente il marciapiede e l’area di proprietà comunale su cui l’opera insisteva; e per avere eseguito l’opera in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per omessa dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi A) e C); con il secondo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La memoria ha ribadito tali difese. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fattuale e non confrontato con la motivazione di merito, che aveva accertato la realizzazione di una nuova opera e individuato il dies dell’accertamento nel sopralluogo della polizia municipale del 6 giugno 2019; ha inoltre escluso la prescrizione per effetto delle sospensioni del termine. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva negato la particolare tenuità valorizzando la commissione di più reati, l’oggettivo disvalore della condotta, la localizzazione in zona vincolata e il contesto di un precedente crollo nello stabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non maturata la prescrizione dei reati edilizio e paesaggistico perché il fatto è stato accertato il 6 giugno 2019 e il termine più breve di prescrizione risultava ancora pendente alla data della decisione, anche tenendo conto delle sospensioni indicate. Ha inoltre giudicato infondata la censura sul diniego della particolare tenuità del fatto, richiamando la giurisprudenza secondo cui il giudizio ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva ma può essere legittimamente escluso anche sulla base di un solo elemento decisivo, quale la gravità del fatto. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma di concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001

    Base incriminatrice per la realizzazione dell'opera edilizia abusiva.

  • art. 633 c.p.

    Richiamato per l'invasione arbitraria di area pubblica.

  • art. 639-bis c.p.

    Richiamato in relazione all'occupazione dell'area pubblica connessa al manufatto.

  • art. 181, comma 1-bis, d.P.R. n. 42 del 2004

    Base della contestazione paesaggistica per opere realizzate in area vincolata.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che la particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, ma può essere esclusa anche sulla base di un elemento decisivo di gravità del fatto.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    È la norma parametro richiamata per la valutazione complessiva delle peculiarità della fattispecie ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La prescrizione non può essere affermata se, sulla base degli accertamenti di merito non specificamente contrastati, il termine non risulta ancora decorso alla data della decisione, tenendo conto delle sospensioni del corso della prescrizione.
  • Il motivo di ricorso che deduce la prescrizione è inammissibile o infondato quando si risolve in una contestazione fattuale che non si confronta con la ricostruzione operata nella sentenza impugnata.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è necessaria una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta, ma la motivazione può legittimamente fondarsi anche su un solo elemento ritenuto decisivo, come la gravità del fatto.
  • La commissione di più reati, il disvalore oggettivo della condotta e la realizzazione dell'opera in area vincolata costituiscono elementi idonei a escludere la particolare tenuità del fatto.
  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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