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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguardava una sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale di Genova per un furto contestato ai sensi degli articoli 624 e 625 c.p. Dopo la sentenza di patteggiamento, ma prima della decisione della Corte di cassazione sul ricorso già proposto, la persona offesa aveva rimesso la querela e l'imputato aveva accettato la remissione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione deducendo errore di fatto nel precedente giudizio di legittimità, sostenendo che la Corte non aveva valutato l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela, pur sopravvenuta prima del giudicato. Ha inoltre rilevato di non aver potuto depositare memoria illustrativa perché il fascicolo era stato trattato de plano, senza contraddittorio. Ha chiesto la revoca dell'ordinanza di inammissibilità e l'annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso straordinario: ha preso atto della documentata remissione di querela, accettata dall'imputato, intervenuta il 27 marzo 2025, dunque dopo la sentenza di patteggiamento ma prima della decisione della Settima Sezione del 17 settembre 2025. Ha rilevato che, essendo il ricorso stato trattato de plano, il difensore non aveva potuto rappresentare la sopravvenienza estintiva. Di conseguenza ha revocato l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Settima Sezione e ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Genova perché il reato era estinto per remissione di querela. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando il principio per cui, in caso di remissione sopravvenuta alla sentenza, le spese restano a carico del querelato.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per qualificare il furto oggetto del patteggiamento

  • art. 625 c.p.

    norma aggravatrice richiamata per il furto contestato

  • art. 340, ultimo comma, c.p.

    le spese del procedimento restano a carico del querelato se non diversamente stabilito al momento della remissione

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in conseguenza della definizione sfavorevole del ricorso

  • art. 340 c.p.

    richiamato nel testo per la disciplina della remissione di querela e delle spese

  • art. 625 cod. pen.

    richiamato nella sentenza di merito quale disposizione applicata al fatto contestato

  • art. 624 cod. pen.

    richiamato nella sentenza di merito quale disposizione applicata al fatto contestato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la regolazione delle spese processuali

Massime di principio

  • La remissione di querela, se validamente intervenuta e accettata, estingue il reato anche quando sopravvenga dopo la sentenza di patteggiamento, purché prima della definitività del giudicato.
  • Nel giudizio di cassazione, una sopravvenienza estintiva documentata e rilevante deve essere considerata anche se il precedente ricorso sia stato dichiarato inammissibile, quando l'omessa valutazione derivi dal mancato contraddittorio su un procedimento trattato de plano.
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto può essere utilizzato per far valere l'omessa considerazione di una causa estintiva del reato risultante dagli atti e sopravvenuta prima del giudicato.
  • Quando la remissione di querela sopravviene dopo la sentenza di condanna o di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato non esclude la condanna dell'imputato alle spese processuali, salvo diversa statuizione già intervenuta al momento della remissione.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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