Cassazione Penale, Sentenza n. 29594/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la sua condanna per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale ai danni della persona offesa costituitasi parte civile. I motivi erano sette: (1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sul giudizio di attendibilità della persona offesa, per asserite imprecisioni temporali, contraddizioni, mancanza di riscontri oggettivi ed estrinseci, tardività della denuncia e preteso interesse economico al risarcimento; (2) dedotta inutilizzabilità patologica di screenshot e messaggi WhatsApp prodotti dalla persona offesa senza acquisizione del supporto informatico originario, con richiamo agli artt. 254 e 191 c.p.p.; (3) vizio di motivazione e violazione di legge sul reato di maltrattamenti; (4) vizio di motivazione e violazione di legge sul reato di violenza sessuale, per assenza di prova della costrizione e del dissenso; (5) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche; (6) omessa declaratoria di prescrizione dei reati di lesioni personali e maltrattamenti, assumendo una diversa data di consumazione e contestando il regime sospensivo applicato; (7) violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alle lesioni personali, per asserita mancanza di prova anche in assenza di referto medico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che si trattasse di "doppia conforme" di merito, con conseguente necessità di un confronto puntuale con le motivazioni di primo e secondo grado. Ha inoltre affermato che non è consentito dedurre, come violazione di legge, il preteso malgoverno dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione della prova, poiché si tratta di censure attinenti alla motivazione. I motivi sull'attendibilità della persona offesa, sui maltrattamenti, sulla violenza sessuale e sulle lesioni sono stati considerati inammissibili perché reiterativi di doglianze già respinte in appello e comunque privi di specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato rigettato sul piano della sua qualificazione giuridica, perché la produzione da parte di uno dei conversanti dei messaggi WhatsApp non integra, di regola, la disciplina del sequestro di corrispondenza quando non vi sia ingerenza di terzi e quando l'acquisizione avvenga mediante documentazione offerta da chi ha partecipato alla conversazione. Il quinto motivo è risultato manifestamente infondato, poiché le attenuanti generiche erano state già concesse nella massima estensione di un terzo. Il sesto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato sia per il raddoppio del termine prescrizionale per i maltrattamenti, sia perché, quanto alle lesioni, la maturazione del termine non poteva essere dichiarata in cassazione dopo la sentenza impugnata in presenza di ricorso inammissibile. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello e, in ogni caso, volto a ottenere una nuova rivalutazione del compendio probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
non può essere invocato per censurare in cassazione la mera valutazione del compendio probatorio; le doglianze sulla prova vanno ricondotte al vizio di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 606 c.p.p.
art. 254 c.p.p.
la disciplina del sequestro di corrispondenza non si applica, nel caso esaminato, alla produzione da parte di uno dei partecipanti di screenshot e chat WhatsApp, in assenza di ingerenza di terzi.
art. 191 c.p.p.
l'inutilizzabilità patologica non è configurabile per la mera contestazione della genuinità di messaggi prodotti da un conversante, se la loro acquisizione non viola una garanzia processuale tipica.
art. 606 c.p.p.
le censure sulla motivazione non possono essere travestite da violazione di legge; la lettera b) riguarda la legge sostanziale e la lettera c) la violazione di norme processuali solo se assistite da una sanzione di invalidità.
art. 533 c.p.p.
la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è deducibile come violazione di legge processuale se non nei casi in cui la sua inosservanza integri una specifica causa di invalidità.
art. 572 c.p.
il reato di maltrattamenti può essere integrato da condotte vessatorie non occasionali, anche psicologiche e quotidiane, idonee a mortificare la vittima e a inserirsi in un contesto familiare di sopraffazione.
art. 582 c.p.
la prova delle lesioni può essere desunta anche dal narrato della persona offesa, se ritenuto attendibile, pur in assenza di referto medico.
art. 585 c.p.
richiamato come aggravamento delle lesioni contestate nel capo relativo alle percosse/lesioni.
art. 609-bis c.p.
ai fini della violenza sessuale, la costrizione può derivare anche da intimidazione psicologica e non richiede un dissenso espresso o una violenza fisica protratta per tutta la durata dell'atto; è sufficiente la coartazione della volontà.
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche risultano già applicate nella massima estensione consentita, sicché la doglianza sul loro mancato riconoscimento è infondata.
art. 157 c.p.
per il reato di maltrattamenti opera il raddoppio del termine prescrizionale previsto dal comma 6.
art. 159 c.p.
nel calcolo della prescrizione delle lesioni personali si tiene conto della sospensione del termine secondo la disciplina vigente ratione temporis.
art. 150 c.p.
richiamato per la decorrenza della sospensione del termine prescrizionale nel caso concreto.
art. 591 c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria di prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, se non risulta assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
art. 82 d.p.r. 115/2002
richiamato per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83 d.p.r. 115/2002
richiamato per il decreto di pagamento delle spese in favore dello Stato.
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamo finale relativo all'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando vi sia "doppia conforme" di merito, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado; il ricorrente deve confrontarsi in modo puntuale con entrambe le decisioni, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Non è ammissibile trasformare una doglianza sulla valutazione della prova o sulla credibilità del testimone in una censura di violazione di legge ex art. 192 c.p.p.; tali censure restano, di regola, questioni di motivazione soggette ai limiti dell'art. 606 c.p.p.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e già confutate dalla sentenza di merito, senza offrire una critica specifica e argomentata alle ragioni del decisum.
- La prova della violenza sessuale può essere integrata anche da una costrizione psicologica, senza necessità di un dissenso espresso della vittima o di una violenza fisica protratta per l'intera durata dell'atto, purché il contesto concreto mostri una coartazione della volontà.
- La documentazione di messaggi WhatsApp prodotta da uno dei partecipanti alla conversazione, in assenza di ingerenza di terzi, non è equiparabile al sequestro illegittimo di corrispondenza; l'eventuale rilievo di natura documentale dipende dal modo in cui il dato è stato acquisito e dalla partecipazione del soggetto che lo produce.
- Quando le attenuanti generiche sono già state riconosciute nella massima estensione, la censura sul loro mancato riconoscimento è manifestamente infondata.
- La prescrizione non può essere dichiarata in cassazione se il ricorso è inammissibile, poiché non si forma un valido rapporto di impugnazione; inoltre, per taluni reati può operare un raddoppio del termine prescrizionale o una sospensione del relativo decorso secondo la disciplina vigente ratione temporis.
- Per le lesioni personali, la prova dell'evento lesivo può essere desunta anche dal narrato della persona offesa quando il giudice di merito lo ritenga attendibile, non essendo indispensabile, in ogni caso, un referto medico per la dimostrazione del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29595/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29597/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29598/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →