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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29595/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per plurimi episodi di atti sessuali imposti alla persona offesa mediante condotte violente, consistite nel toccamento di zone erogene e nello strofinamento dei genitali sul corpo della vittima, con aggravante dell'abuso di autorità o di relazioni d'ufficio, essendo l'imputato titolare dell'azienda presso cui la persona offesa lavorava. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) ha contestato la configurabilità della violenza sessuale sostenendo che mancassero violenza o minaccia idonee a coartare la volontà della vittima e che, in ogni caso, egli non avesse percepito un dissenso chiaro, avendo interpretato il rapporto come confidenziale e consensuale; 2) ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo motivata la decisione solo con la mancanza di resipiscenza e senza valorizzare l'incensuratezza, il comportamento processuale e il pagamento della provvisionale; 3) ha lamentato un vizio di motivazione sulla valutazione della prova dichiarativa della persona offesa, sostenendo che il narrato fosse internamente incoerente e scarsamente corroborato, con riscontri solo apparenti e circolari; 4) ha dedotto contraddittorietà nella valutazione delle testimonianze, soprattutto in relazione al clima lavorativo e all'attendibilità dei testimoni difensivi; 5) ha denunciato l'omessa considerazione di file audio nei quali la persona offesa lamentava problemi di lavoro senza riferire violenze, quale base di una lettura alternativa dei fatti; 6) ha censurato la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento della riduzione massima per l'attenuante speciale della minore gravità, assumendo incoerente la valutazione della gravità del fatto e degli effetti sulla vittima.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati. In particolare, ha affermato che nei reati sessuali è sufficiente la mancanza del consenso della persona offesa, non essendo necessario che la vittima manifesti un dissenso espresso, e che il consenso deve essere specifico e perdurare per tutta la durata dell'atto. Ha poi ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le censure che miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, in presenza di una doppia conforme di condanna, evidenziando che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sul valore delle dichiarazioni della persona offesa e sui riscontri esterni offerti dalle colleghe, dal marito e dalla madre, nonché sulla valutazione delle prove difensive. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, poiché esse richiedono elementi positivi e non il solo stato di incensuratezza, e ha considerato non censurabile la determinazione della pena e della riduzione per l'attenuante speciale, trattandosi di giudizio discrezionale del merito non illogico. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'elemento soggettivo, ma non oggetto di una specifica interpretazione autonoma della Corte, che ha escluso in fatto e in diritto la censura sul dolo nel reato sessuale.

  • art. 609-bis c.p.

    La Corte ribadisce che il reato richiede la mancanza del consenso della persona offesa; il consenso deve essere specifico e permanere per tutta la durata degli atti sessuali.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato come parametro della prova della responsabilità; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché miravano a una rivalutazione del merito e non evidenziavano vizi logici decisivi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma evocata per dedurre violazione di legge; la Corte ha qualificato le censure come manifestamente infondate, perché dirette contro apprezzamenti di fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La Corte ha precisato che, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di temi decisivi o di travisamenti manifesti, non per proporre una diversa lettura delle prove.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse ampia e logicamente adeguata.

  • art. 6, par. 2, CEDU

    Evocato dalla difesa in relazione alla presunzione di innocenza e al quadro motivazionale, senza accoglimento della censura.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo perché la concessione richiede elementi positivi e non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi o dallo stato di incensuratezza.

  • art. 133 c.p.

    Usato come parametro di commisurazione della pena e delle attenuanti; la Corte ha ribadito che il relativo apprezzamento è discrezionale e sindacabile solo per illogicità manifesta.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto non censurabile la quantificazione effettuata dal giudice di merito, essendo congrua e non arbitraria.

  • art. 609-bis, comma 3, c.p.

    Rilevato in relazione all'attenuante della minore gravità; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di merito sulla misura della riduzione di pena applicata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nei delitti di violenza sessuale la fattispecie è integrata dalla mancanza di consenso della persona offesa: non è necessario che la vittima manifesti un dissenso espresso, purché il consenso non sia stato prestato in modo specifico e perduri per tutta la durata dell'atto sessuale.
  • Quando la condanna di merito è confermata in appello nei medesimi termini, il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto: la Cassazione non può sostituire la propria lettura delle prove a quella dei giudici di merito, salvo omesso esame di temi decisivi o manifesta illogicità/travisamento in entrambi i gradi.
  • La testimonianza della persona offesa nei reati sessuali può costituire da sola prova piena, ma il giudice deve valutarne con particolare rigore credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se la motivazione è logica e non contraddittoria.
  • I riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa non devono necessariamente essere autonomi in senso assoluto, ma possono consistere anche in dichiarazioni convergenti di terzi che confermino il quadro fattuale, purché il ragionamento probatorio non sia meramente circolare.
  • Le censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto o a una rivalutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità, perché il controllo della Cassazione riguarda la coerenza della motivazione rispetto alla decisione, non il rapporto diretto tra prova e decisione.
  • Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente per il solo stato di incensuratezza o per il comportamento processuale non ostativo; la loro concessione richiede elementi positivi apprezzati dal giudice ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • La determinazione della pena e della misura della riduzione per attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiReati sessualiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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