Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, già condannato in primo grado e con conferma in appello, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia che aveva confermato la sua responsabilità per emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di altri operatori economici, per gli anni 2011 e 2012. Deduce due motivi: con il primo lamenta nullità della decisione per violazione degli artt. 178 e 525 c.p.p., assumendo che la sentenza fosse stata sostanzialmente già decisa prima della discussione finale, come desumibile dalla motivazione contestuale e da una bozza predisposta anticipatamente; inoltre richiama una pretesa omissione di astensione del giudice di primo grado. Con il secondo motivo censura la valutazione della prova e la motivazione ex artt. 192 e 533 c.p.p., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe aderito pedissequamente alla motivazione di primo grado senza individuare autonomamente prove e indizi gravi, precisi e concordanti, e che la condanna sarebbe illogica anche perché il reato contestato sarebbe a concorso necessario, mentre in altre sentenze di primo grado vi sarebbero valutazioni differenti sull’insussistenza degli elementi costitutivi.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la predisposizione anticipata di una bozza di motivazione, anche se molto articolata e poi letta subito dopo la discussione, non integra alcuna nullità prevista dal codice di rito, non viola il principio di immutabilità del giudice né quello di immediatezza, e non comporta di per sé lesione del diritto di difesa. Ritiene inoltre generica la doglianza sull’omessa astensione del giudice di primo grado, osservando che l’eventuale incompatibilità ex art. 34 c.p.p. non determina nullità della sentenza ma, al più, motivo di astensione o ricusazione da far valere tempestivamente. Dichiara invece inammissibile il secondo motivo per aspecificità, perché non si confronta con la motivazione della Corte d’appello, che aveva indicato autonomamente le fonti di prova e gli elementi a carico dell’imputato anche a prescindere dalla confessione, e perché la doglianza sul preteso contrasto con altre sentenze di primo grado è generica e non circostanziata. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice contestata, relativa all’emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzata a consentire a terzi l’evasione di imposte dirette e IVA.
Le violazioni denunciate non sono state ritenute idonee a determinare nullità della sentenza nelle modalità dedotte.
La deliberazione e lettura di una sentenza con motivazione già predisposta prima della discussione non integra, di per sé, nullità.
Le censure sulla bozza anticipata di motivazione non rientrano nelle ipotesi tassative di nullità previste dalla norma e successive.
La predisposizione anticipata della motivazione non viola le prescrizioni formali che determinano nullità della sentenza.
L’eventuale mancanza di motivazione della sentenza non impone necessariamente la regressione del processo, potendo il giudice di appello integrare o redigere la motivazione.
L’eventuale incompatibilità del giudice non attiene alla capacità del giudice e non produce nullità, ma può fondare astensione o ricusazione.
La dedotta incompatibilità del giudice deve essere fatta valere mediante la procedura di ricusazione/astensione tempestiva, non tramite nullità della sentenza.
La censura difensiva sulla valutazione della prova è stata dichiarata generica perché non si confrontava con le puntuali fonti probatorie valorizzate dalla Corte territoriale.
La motivazione di condanna deve fondarsi su elementi di prova autonomamente valutati oltre ogni ragionevole dubbio; la doglianza che ne lamenta la violazione è stata però ritenuta inammissibilmente generica.
Le dedotte irregolarità non sono state considerate nullità assolute o comunque tali da travolgere la decisione.
Massime di principio
- La predisposizione anticipata di una bozza di motivazione, anche molto articolata, non comporta nullità della sentenza se il giudice conserva la possibilità di valutare gli argomenti delle parti e di modificare la decisione fino alla deliberazione finale.
- Le irregolarità relative al momento interno della deliberazione o alla tempistica della motivazione non sono, di per sé, sanzionate con nullità se non rientrano in una previsione tassativa del codice di rito.
- L’eventuale incompatibilità del giudice non integra automaticamente una nullità della sentenza: occorre attivare gli strumenti tipici di astensione o ricusazione nei termini di legge.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate o che non si confronti con la motivazione impugnata, specie quando la sentenza di merito abbia indicato in modo autonomo le fonti di prova.
- La critica alla valutazione probatoria deve essere specifica e confrontarsi con gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito; non è sufficiente una generica contestazione del ragionamento decisorio o il richiamo indeterminato ad altri provvedimenti.
- La confessione dell’imputato non esclude la necessità di una valutazione autonoma delle altre prove, ma la censura è inammissibile se non indica in concreto quali elementi sarebbero stati trascurati o mal valutati.
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