Cassazione Penale, Sentenza n. 35405/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 marzo 2026 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto il 20 settembre 2024 per le contravvenzioni edilizia e paesaggistica. Il ricorrente ha sostenuto, con il primo motivo, che scivolo, recinzione e accesso carrabile fossero preesistenti e che i lavori da lui eseguiti consistessero soltanto in manutenzione ordinaria e messa in sicurezza, senza variazioni di volume, sagoma o destinazione, e fossero quindi riconducibili all’edilizia libera; ha inoltre lamentato l’omesso confronto con la consulenza tecnica di parte. Con il secondo motivo ha dedotto che, trattandosi di manutenzione di opere preesistenti, non occorresse l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. n. 31 del 2017 e che la sentenza non avesse verificato l’offensività concreta dell’intervento. Con il terzo motivo ha contestato l’ordine di demolizione e rimessione in pristino, denunciando la mancata distinzione tra opere abusive, preesistenti o sanabili e l’omessa valutazione della proporzionalità della misura e della regolarizzazione degli interventi minori. Con il quarto motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità, sostenendo che non fosse stata valutata in concreto la modesta entità dei lavori, l’offesa, il danno o pericolo, la personalità e la non abitualità. Ha infine contestato la misura della pena e l’aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo anche come manifestamente infondato. Quanto alla contestazione edilizia, ha ritenuto che le doglianze riproponessero questioni di fatto non deducibili in cassazione e non si confrontassero adeguatamente con la motivazione conforme dei giudici di merito: fotografie e risultanze istruttorie documentavano la realizzazione di una struttura metallica stabilmente ancorata al suolo con cemento, destinata a coprire un parcheggio, l’apertura di un varco di cinque metri nel muro di cinta, uno scivolo in materiale tufaceo e scavi per i corrugati dell’illuminazione. Per consistenza, materiali, modalità esecutive e incidenza sull’assetto urbanistico e paesaggistico, l’intervento era nuova costruzione e non edilizia libera; le fotografie del 2020 mostravano inoltre che prima dei lavori vi era soltanto un’area rudimentale, priva delle strutture e dei passaggi poi realizzati. Anche la censura paesaggistica è stata ritenuta inammissibile perché fondata sulla medesima ricostruzione fattuale già disattesa; la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano escluso, in ragione delle caratteristiche delle opere e dei materiali, che l’intervento fosse inidoneo anche in astratto a compromettere i valori paesaggistici. La doglianza sull’ordine di demolizione e rimessione in pristino è stata giudicata generica: l’ordine riguardava gli interventi abusivi accertati e seguiva alla condanna senza discrezionalità giudiziale. La censura sull’art. 131-bis c.p. è stata respinta perché la richiesta in appello non era stata supportata da argomenti specifici; il mero rinvio alle ragioni dell’istanza assolutoria non era sufficiente. È stata infine ritenuta inammissibile la contestazione della pena: erano state riconosciute le attenuanti generiche e l’aumento per la continuazione era stato fissato in 15 giorni di arresto e 52.000 euro di ammenda, ritenuti contenuti e congrui anche in considerazione dei precedenti, della non occasionalità delle condotte e della personalità dell’imputato. Conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001
Quanto, nello specifico, alla contravvenzione urbanistica, la stesse pronunce hanno escluso che si vertesse in ipotesi di edilizia libera, ai sensi dell'art. 6, d.P.R. n. 380 del 2001, sottolineando la misura degli interventi, i materiali utilizzati per la loro realizzazione, le modalità di esecuzione dei lavori (necessarie per ancorare al suolo, mediante cemento, ognuna delle strutture metalliche), la stabilità funzionale di ciascuna delle opere rispetto allo scopo per il quale erano state realizzate, oltre alla vicinanza alla battigia del parcheggio così eseguito, con conseguente permanente incidenza di tali interventi sull'assetto urbanistico, naturalistico e paesaggistico della zona.
La realizzazione di opere di nuova costruzione, valutata per dimensioni, materiali, modalità esecutive, stabilità e incidenza permanente sull’assetto del territorio, non rientra nell’edilizia libera ed è riconducibile alla contravvenzione urbanistica.
A ciò si aggiunga, peraltro, che l'invocato art. 6, d.P.R. n. 380 del 2001, in tema di attività edilizia libera, si apre - nel comma 1 - con una significativa clausola di salvaguardia, che impone comunque il rispetto di numerose prescrizioni in materia, tra le quali le disposizioni di cui al d. Igs. n. 42 del 2004; ebbene, il rispetto dell'art. 181, stesso decreto, risulta motivatamente escluso nel caso di specie, così da non potersi qualificare gli interventi in esame nei termini della stessa attività libera.
L’attività edilizia libera resta subordinata al rispetto delle prescrizioni, incluse quelle paesaggistiche del d.lgs. n. 42 del 2004; se l’intervento viola tali prescrizioni, non può essere qualificato come attività libera.
art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004
In particolare, la sentenza ha ribadito il costante e condiviso indirizzo di legittimità in forza del quale è assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione delle condotte che si palesino inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio (Sez. 3, n. 39429 del 12/6/2018, Scrocchi, Rv. 273903. Tra le molte successive non massimate, Sez. 3, n. 10059 del 15/1/2026, Cioffi; Sez. 3, n. 679 dell'11/10/2023, Olivieri); ebbene, una simile ipotesi è stata motivatamente esclusa nella vicenda qui a giudizio, in relazione alle caratteristiche delle opere realizzate e dei relativi materiali.
È soggetto ad autorizzazione paesaggistica ogni intervento modificativo, salvo quello che sia inidoneo anche in astratto a compromettere i valori del paesaggio; l’idoneità va valutata in relazione alle caratteristiche delle opere e dei materiali.
La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la richiesta di applicazione dell'istituto non era stata sostenuta da alcun argomento, nel corpo del gravame, e che al riguardo non appariva sufficiente il mero rinvio alle considerazioni poste a fondamento della domanda di assoluzione, stante l'evidente specificità dello stesso art. 131-bis cod. pen., dei presupposti che ne costituiscono fondamento e delle ragioni che ne possono giustificare l'applicazione.
La richiesta di applicazione della particolare tenuità deve essere argomentata in modo specifico rispetto ai presupposti dell’istituto; non basta rinviare alle ragioni formulate per chiedere l’assoluzione.
Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; in questo caso la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- La qualificazione di un intervento come nuova costruzione o attività edilizia libera va compiuta considerando congiuntamente dimensioni, materiali, modalità di esecuzione, stabilità delle opere e loro incidenza sull’assetto urbanistico e paesaggistico; la mera allegazione che si tratti di manutenzione di opere preesistenti non supera una ricostruzione di merito analiticamente motivata.
- L’attività edilizia libera non esonera dal rispetto delle prescrizioni paesaggistiche: un intervento che ricade nell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 non può essere qualificato come attività edilizia libera.
- Ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, è assoggettabile ogni intervento modificativo, salvo che sia inidoneo anche in astratto a compromettere i valori del paesaggio; la valutazione va rapportata alle caratteristiche concrete delle opere e dei materiali.
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che sollecitino una nuova valutazione di questioni fattuali, quali l’epoca di realizzazione delle opere, la loro riferibilità a soggetti diversi o la tipologia effettiva dei lavori, quando la decisione di merito abbia fornito una ricostruzione motivata e il ricorso non si confronti specificamente con essa.
- La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. deve indicare argomenti specifici relativi ai presupposti della causa di non punibilità; non è sufficiente il mero richiamo alle ragioni addotte per ottenere l’assoluzione.
- L’ordine di demolizione conseguente alla condanna per abuso edilizio è disposto con riferimento agli interventi abusivi accertati e, secondo la decisione, segue alla condanna senza discrezionalità del giudice.
- La censura sulla misura della pena è inammissibile quando non si confronta con una motivazione che abbia dato conto della congruità della sanzione, dell’aumento per continuazione, delle attenuanti riconosciute e degli elementi relativi alla personalità e ai precedenti dell’imputato.
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