Cassazione Civile, Ordinanza n. 00110/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di completamento di un immobile di proprietà del committente. La Corte d'appello aveva accolto in parte l'impugnazione della controparte e condannato la società appaltatrice al risarcimento dei danni per asserito inesatto adempimento dell'appalto, oltre a spese e accessori. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto censurata la motivazione di primo grado sul rigetto della domanda risarcitoria; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 36 c.p.c., contestando che la domanda risarcitoria proposta con memoria fosse stata qualificata come domanda riconvenzionale. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso però che non risultava depositata, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata; inoltre il ricorso risultava notificato oltre il termine breve di sessanta giorni, pur considerando la sospensione dei termini disposta per l'emergenza Covid-19.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che mancasse il deposito della copia notificata della sentenza impugnata, onere imposto dall'art. 369 c.p.c. quando il ricorrente dichiari nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza, e ha aggiunto che, comunque, il ricorso sarebbe stato anche inammissibile perché notificato oltre il termine breve di impugnazione. In ragione dell'esito e della mancata attività difensiva dell'intimato, non ha liquidato spese in favore della controparte, ma ha condannato la ricorrente al pagamento di 2.000 euro in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara il ricorso improcedibile.
è richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, ma la Corte non esamina la doglianza per la declaratoria di improcedibilità.
il deposito, nel termine, della copia notificata della sentenza impugnata è onere processuale necessario; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso quando il ricorrente abbia dichiarato la notifica della sentenza.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza è tardivo e quindi inammissibile, anche tenendo conto delle sospensioni emergenziali.
la causa è stata definita seguendo la proposta del consigliere delegato; in caso di definizione conforme può operare il regime sanzionatorio collegato.
la Corte ha deciso in camera di consiglio a seguito di richiesta della ricorrente dopo la proposta di definizione.
consente la condanna della parte che abbia proposto un atto processuale defatigatorio al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, con funzione deterrente e sanzionatoria.
non applicabile nel caso concreto perché presuppone una pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e l'intimato non ha svolto difese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 83, secondo comma, d.l. n. 18/2020
richiamato per la sospensione dei termini di impugnazione nel periodo emergenziale Covid-19.
conversione del d.l. n. 18/2020, richiamata per la sospensione dei termini emergenziali.
richiamato in continuità con la disciplina emergenziale di sospensione dei termini.
conversione del d.l. n. 23/2020, richiamata per la disciplina emergenziale.
è la base della notificazione a mezzo PEC del ricorso, rilevante ai fini del computo della tempestività dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata, tale dichiarazione integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve di impugnazione e lo vincola a depositare, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza con la relata di notifica o la documentazione equivalente per la notifica PEC.
- L'omesso deposito della copia notificata della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso, poiché impedisce al giudice di legittimità il controllo officioso sulla tempestività dell'impugnazione e sull'eventuale formazione del giudicato.
- La verifica dell'adempimento imposto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. precede l'esame di ogni eventuale profilo di inammissibilità del ricorso.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve di sessanta giorni, esso è comunque inammissibile anche tenendo conto delle sospensioni dei termini previste per l'emergenza sanitaria.
- In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. a carico della parte che abbia proposto un ricorso meramente defatigatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00079/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00080/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00081/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00083/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00086/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00091/2024 del 03/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →