Sentenza del 02/08/2024 n. 21926 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento parziale per l’anno d’imposta 2004, con cui l’Agenzia recuperava IVA ritenuta indetraibile per 189.924 euro, oltre interessi e sanzioni, in relazione a fatture per forniture di mosto considerate oggettivamente inesistenti. Secondo l’accertamento, Olvin Srl avrebbe operato da società filtro tra la contribuente e imprese cartiere. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: violazione delle regole sull’onere della prova; erronea valutazione degli indizi e mancata considerazione complessiva degli elementi presuntivi; omesso esame di fatti decisivi; extrapetizione. Ha sostenuto che, una volta forniti indizi dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, spettava alla contribuente provarne l’effettività.
La decisione
La CTP di Ravenna aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello, ritenendo non provata la fittizietà delle forniture, anche perché non erano stati prodotti le dichiarazioni e i contenuti delle intercettazioni richiamati nell’ordinanza cautelare. La Cassazione ha accolto i primi due motivi dell’Agenzia e dichiarato assorbiti gli altri due. Ha censurato la CTR perché aveva privilegiato la mancata produzione di quelle specifiche prove, senza valutare complessivamente gli altri elementi indiziari, tra cui la presunta natura cartolare delle società e il ruolo di Olvin quale intermediaria. Ha inoltre ribadito che, dopo che l’Amministrazione abbia dimostrato anche per presunzioni l’inesistenza oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente provarne l’effettiva esistenza; fatture, contabilità formalmente regolare e pagamenti non bastano da soli. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. L’esito non definisce definitivamente la debenza dell’imposta: la controversia prosegue in sede di rinvio.
Norme richiamate
Articoli 2727 e 2729 del codice civile
il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti
Gli indizi vanno prima esaminati singolarmente per escludere quelli irrilevanti e poi valutati nel loro insieme: il giudice non può negare valore alla prova presuntiva limitandosi a considerare separatamente ciascun elemento. Le presunzioni devono presentare gravità, precisione e, in presenza di più indizi, concordanza.
Articolo 2697 del codice civile
una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate
L’Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni; assolto tale onere, incombe sul contribuente provare che le operazioni siano state realmente effettuate.
Articolo 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Nel caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’accertamento può fondarsi anche su prova logica o indiziaria. Una volta forniti elementi idonei a dimostrare la fittizietà delle operazioni, il contribuente deve provarne l’effettività.
Articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
in tema di IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta non sorge per il solo fatto dell'avvenuto pagamento dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza dell'operazione all'impresa, requisito questo mancante in relazione all'IVA corrisposta per operazioni (anche (solo in parte)) oggettivamente inesistenti
La detrazione non deriva dal solo pagamento dell’IVA esposta in fattura: occorre un’operazione effettiva e inerente all’attività d’impresa. L’IVA relativa a operazioni oggettivamente inesistenti non è detraibile.
Per dedurre i costi d’impresa occorre provarne l’effettività e l’inerenza. In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura, la regolarità formale della contabilità e i mezzi di pagamento non costituiscono, da soli, prova sufficiente del costo.
Articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
La violazione o falsa applicazione di legge è deducibile in cassazione, tra l’altro, quando il giudice disattenda i criteri legali di valutazione delle presunzioni o di riparto dell’onere probatorio; non basta invece proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
Articolo 360, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile
È il parametro processuale richiamato per la censura di extrapetizione; la Cassazione, avendo accolto i primi due motivi, ha dichiarato assorbita questa censura senza deciderla nel merito.
Articolo 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile
È il parametro invocato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi; anche questo motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento dei primi due.
Articolo 112 del codice di procedura civile
La norma disciplina la corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed era invocata per denunciare extrapetizione. La Corte non ha risolto tale questione, avendo dichiarato assorbito il relativo motivo.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può fondare l’accertamento anche su presunzioni semplici: non è indispensabile provare direttamente la falsità di ogni singola fattura, purché gli elementi addotti, valutati secondo i criteri di legge, siano idonei a sostenere l’inesistenza delle operazioni contestate.
- Gli indizi devono essere valutati sia singolarmente sia nel loro insieme. Il giudice non può escludere la prova presuntiva solo perché manca uno specifico documento o una determinata fonte di prova, senza esaminare gli altri elementi e la loro possibile convergenza.
- Una volta che l’Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi adeguati dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l’effettiva esecuzione e, per la detrazione IVA, l’inerenza. La sola fattura, la regolarità contabile o il pagamento non sono sufficienti.
- La presenza di società interposte o cartiere può essere valutata nel contesto della catena commerciale e delle connessioni tra i soggetti; il giudice deve esaminare tale quadro complessivo e non isolare la posizione del singolo fornitore senza considerare il ruolo degli intermediari.
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