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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15859/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica che sosteneva di avere diritto all'inquadramento nella dirigenza e al pagamento delle differenze retributive maturate, assumendo di provenire da una carriera direttiva ordinaria e di avere subito un'illegittima retrocessione/inquadramento inferiore. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che tra le stesse parti vi fosse già un giudicato sfavorevole, formatosi in un precedente giudizio in cui era stata esclusa la qualifica dirigenziale della medesima dipendente; inoltre aveva ritenuto corretto l'inquadramento e non configurabile alcun automatismo nell'accesso alla dirigenza per sola anzianità. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sulla questione del giudicato e sul momento di azionabilità della pretesa, sostenendo che la sua domanda sarebbe divenuta attuale solo al collocamento in quiescenza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione del DPR n. 748/1972 e della l. n. 312/1980, sostenendo di essere stata vincitrice di un concorso interno per posti dirigenziali e di appartenere alla carriera direttiva ordinaria, lamentando anche l'abuso della reggenza da parte dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato come vizio di motivazione non più proponibile nei termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha poi rigettato il secondo motivo ritenendo correttamente applicato il giudicato esterno formatosi nel precedente giudizio tra le stesse parti, nel quale era stata espressamente esclusa la qualifica dirigenziale della ricorrente. La Corte ha affermato che l'accertamento definitivo sull'assenza della qualifica dirigenziale precludeva il riesame della questione nel nuovo giudizio e che, comunque, non è possibile attribuire la qualifica dirigenziale dal giudice ordinario in assenza del superamento di un concorso, alla luce dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio di motivazione non è più deducibile nei termini di insufficienza o contraddittorietà, ma solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o della violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    La qualifica dirigenziale non può essere attribuita dal giudice ordinario in assenza del presupposto concorsuale previsto dall'ordinamento.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto dell'impugnazione è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • DPR n. 748/1972

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della pretesa di inquadramento nella dirigenza.

  • l. n. 312/1980

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno della ricostruzione del proprio inquadramento e della carriera.

  • d.lgs. n. 545/1992, artt. 32, 46 e 48

    Norme invocate nel precedente giudizio per rivendicare l'incarico di titolare della Segreteria della Commissione Tributaria Regionale.

  • l. n. 358/1991, art. 10

    Norma richiamata in collegamento con la pretesa relativa alla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili censure che si limitino a contestare l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il giudicato esterno preclude il riesame, in un successivo giudizio tra le stesse parti, di un punto di fatto o di diritto già accertato con statuizione espressa o quale premessa logica indispensabile della decisione passata in giudicato, anche se il nuovo giudizio ha un petitum diverso.
  • Se in un precedente giudizio è stata definitivamente esclusa la sussistenza della qualifica dirigenziale, tale accertamento impedisce di riproporre in un successivo giudizio la domanda di riconoscimento della stessa qualifica.
  • La qualifica dirigenziale nel pubblico impiego non può essere riconosciuta in via giudiziale prescindendo dal superamento del concorso o dal titolo legittimante previsto dalla disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigenti
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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