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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15759/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda proposta dal professionista volta a ottenere il ripristino del trattamento pensionistico con retrodatazione dell'iscrizione alla cassa previdenziale e con maggior pensione di anzianità, sostenendo che dovessero essere computati i contributi relativi agli anni 1961-1966. La corte territoriale aveva ritenuto estinta per prescrizione l'obbligazione contributiva e corretta la condotta della cassa che aveva considerato irricevibile il pagamento dei contributi prescritti. In cassazione gli eredi del pensionato hanno dedotto: 1) violazione di norme sulla decorrenza della prescrizione e sul processo, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima che il diritto fosse esercitabile e che, per il periodo in questione, non vi fosse ancora una dichiarazione o un rapporto contributivo; 2) omesso esame degli elementi costitutivi dell'iscrizione alla cassa; 3) violazione della norma sull'automatismo delle prestazioni previdenziali, assumendo che esso impedisse di negare il beneficio pensionistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, esclusa l'applicabilità della disciplina sopravvenuta che collega la decorrenza della prescrizione alle dichiarazioni annuali, l'obbligo contributivo del professionista sorge con lo svolgimento continuativo dell'attività e con la produzione del relativo reddito; accertata tale situazione negli anni 1961-1966, la prescrizione maturata rendeva sottratta alla disponibilità delle parti la possibilità di versare contributi prescritti e di ottenere una retrodatazione dell'iscrizione. Ha rigettato anche il terzo motivo, affermando che l'automatismo delle prestazioni previdenziali opera solo entro i limiti della non prescrizione e non consente di valorizzare contributi ormai prescritti e irricevibili. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, lett. A e B, L. n. 990/1955

    richiamato nel primo motivo per sostenere una diversa decorrenza della prescrizione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte in relazione agli anni in contestazione

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995

    la prescrizione già maturata in materia previdenziale è sottratta alla disponibilità delle parti; la disciplina si applica anche ai contributi prescritti anteriormente all'entrata in vigore della legge

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per la regola secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma la Corte ha escluso che ciò impedisse di far decorrere la prescrizione dall'insorgenza dell'obbligo contributivo

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso senza specifica valorizzazione autonoma in decisione

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso senza specifica valorizzazione autonoma in decisione

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso senza specifica valorizzazione autonoma in decisione

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 35 L. n. 990/1955

    richiamato per sostenere l'automatismo delle prestazioni previdenziali; la Corte ha precisato che tale automatismo è comunque limitato dalla prescrizione e dall'irricevibilità dei contributi prescritti

  • art. 43 L. n. 37/1967

    richiamato per indicare il venir meno, solo da quel momento, dell'automatismo delle prestazioni previdenziali

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia previdenziale, l'obbligo contributivo del professionista sorge autonomamente con lo svolgimento continuativo dell'attività e la produzione del reddito, senza necessità che la relativa pretesa sia previamente azionata dall'ente.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali maturata resta sottratta alla disponibilità delle parti: non è configurabile un diritto dell'assicurato a versare contributi già prescritti né a ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per recuperare periodi contributivi perduti.
  • L'eventuale inerzia dell'ente previdenziale nel recupero dei contributi non incide sulla nascita del credito contributivo, che sorge al verificarsi del periodo lavorativo cui si riferisce e da quel momento fa decorrere la prescrizione.
  • L'automatismo delle prestazioni previdenziali non consente di superare il limite della prescrizione: se i contributi sono prescritti e irricevibili, non può pretendersi il corrispondente effetto pensionistico.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiPensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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