Cassazione Civile, Ordinanza n. 15802/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione di una società avverso una cartella esattoriale emessa per il mancato versamento di contributi previdenziali dovuti per lavoratori subordinati in relazione a periodi compresi tra giugno/novembre 2009 e febbraio/aprile 2010. La Corte d’appello aveva annullato la cartella ritenendo applicabile la sospensione degli obblighi contributivi prevista per le imprese del territorio abruzzese colpite dal sisma e, ritenendo che l’obbligo fosse poi ripreso con una riduzione del debito del 40% per effetto della normativa sopravvenuta, aveva disposto una verifica contabile del debito, valorizzando anche l’autodichiarazione della società ai fini della verifica della soglia del regime de minimis. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28, ultimo periodo, della legge 12 novembre 2011 n. 1883 e della decisione della Commissione europea del 14.08.2015. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito valore probatorio all’autodichiarazione della società per individuare i redditi dei due anni precedenti l’anno di richiesta dell’aiuto, ai fini del calcolo su base triennale e della verifica del superamento della soglia de minimis; tale autodichiarazione, a dire dell’INPS, sarebbe rilevante solo nel procedimento amministrativo e non nel giudizio. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha osservato che, nei giudizi in tema di sgravi contributivi, spetta al datore di lavoro dimostrare di non aver ricevuto aiuti superiori alla soglia di euro 200.000 prevista dalla decisione della Commissione europea del 14.08.2015. Ha quindi escluso che la Corte d’appello avesse attribuito all’autodichiarazione un valore probatorio esclusivo o determinante: quella richiesta serviva soltanto a integrare il quadro probatorio già formato, coprendo l’intero triennio richiesto dalla disciplina europea, e non a sostituire le altre risultanze. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’INPS alla rifusione delle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
la censura è stata esaminata come denuncia di violazione di legge, ma è stata ritenuta infondata perché il motivo muoveva da una lettura inconferente del valore dell’autodichiarazione nel giudizio di merito.
art. 33, comma 28, l. 12 novembre 2011, n. 1883
richiamato come base normativa della sospensione degli obblighi contributivi e della successiva disciplina del beneficio/sgravio oggetto di causa.
Decisione della Commissione europea del 14.08.2015
la Corte ne ricava che il datore di lavoro deve dimostrare di non aver ricevuto aiuti oltre la soglia di euro 200.000 e che il controllo va svolto su base triennale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto sgravi o agevolazioni contributive, grava sul datore di lavoro l’onere di provare i presupposti del beneficio, inclusa l’assenza di aiuti di importo eccedente la soglia comunitaria applicabile.
- L’autodichiarazione resa dalla parte può essere utilizzata dal giudice di merito come elemento integrativo del quadro probatorio, se coerente con la disciplina applicabile, senza che ciò ne implichi un valore probatorio esclusivo o decisivo.
- Quando la disciplina europea richiede una verifica su base triennale del limite di aiuti de minimis, il controllo probatorio deve coprire l’intero arco temporale richiesto, anche mediante documenti e dichiarazioni relativi agli anni precedenti all’istanza.
- La censura per violazione di legge è infondata se presuppone una lettura dell’atto probatorio diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito e se non coglie la reale ratio della decisione impugnata.
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