Cassazione Civile, Ordinanza n. 15787/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (iscritto cassa)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione a una cartella esattoriale emessa per contributi previdenziali dovuti alla cassa professionale per gli anni 2003 e 2004. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione: per il 2003 ritenendo applicabile il concordato preventivo biennale di cui all'art. 33 d.l. n. 269 del 2003; per il 2004 ritenendo maturata la prescrizione quinquennale, decorrente dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione reddituale del professionista e non dal successivo momento in cui la cassa aveva acquisito dagli uffici finanziari i dati sui redditi. La Corte territoriale aveva inoltre escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. in mancanza di un occultamento doloso del debito. La cassa ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 33 d.l. n. 269 del 2003 e dell'art. 1 d.lgs. n. 509 del 1994, sostenendo che l'autonomia regolamentare della cassa escluderebbe l'applicabilità del concordato preventivo biennale ai contributi previdenziali; con il secondo denuncia violazione degli artt. 17 e 18 l. n. 773 del 1982, dell'art. 2941 c.c. e dell'art. 33 del regolamento della cassa, sostenendo che la decorrenza della prescrizione non poteva farsi risalire alla sola dichiarazione del reddito, attesa l'impossibilità pratica di accertare il maggior reddito e l'effetto sospensivo derivante dall'occultamento del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nel ritenere applicabile ai professionisti il concordato preventivo biennale ex art. 33 d.l. n. 269 del 2003 anche rispetto alla contribuzione dovuta alla cassa; ha poi confermato che, per i contributi della cassa dei geometri, la prescrizione decorre dalla trasmissione della dichiarazione reddituale alla cassa, anche se incompleta o infedele, e non dal momento successivo in cui la cassa acquisisce i dati fiscali dagli uffici finanziari. Ha infine escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., perché tale ipotesi richiede una condotta fraudolenta e intenzionalmente diretta a occultare l'esistenza del debito, non una mera difficoltà di accertamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
ammette al concordato preventivo biennale i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, quindi anche i professionisti; la disciplina è applicabile anche nei confronti della cassa previdenziale.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia della cassa, ma ritenuto non idoneo a introdurre una deroga alla disciplina legislativa sul concordato.
disciplinano gli obblighi dichiarativi del professionista e rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi.
per la cassa dei geometri la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla cassa della comunicazione reddituale da parte dell'obbligato.
la sospensione della prescrizione richiede un comportamento doloso e fraudolento del debitore diretto a occultare il debito, non una semplice difficoltà di accertamento.
art. 33 del regolamento della cassa
non può derogare alla regola legale di decorrenza della prescrizione dalla dichiarazione del reddito né spostarla al momento di acquisizione dei dati fiscali da parte della cassa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Le casse previdenziali professionali non possono sottrarsi alla disciplina legislativa generale quando una norma statale espressamente estende l'istituto anche ai professionisti iscritti.
- In materia di contributi dovuti alla cassa dei geometri, la prescrizione decorre dalla trasmissione della dichiarazione reddituale da parte dell'iscritto, anche se la dichiarazione è incompleta o infedele.
- La successiva acquisizione dei dati fiscali da parte della cassa non vale a far decorrere ex novo la prescrizione, né a costituire una rimessione in termini in assenza di una previsione legale espressa.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito presuppone una condotta fraudolenta e intenzionalmente ingannatrice del debitore, non essendo sufficiente la mera difficoltà del creditore di accertare l'entità del credito.
- Le norme regolamentari interne della cassa non possono derogare, in peius o in modo incompatibile, ai criteri legali di decorrenza della prescrizione stabiliti dalla legge speciale.
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