Cassazione Civile, Ordinanza n. 15798/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti della gestione governativa ferroviaria volta ad ottenere le differenze retributive per lavoro straordinario, assumendo di aver avuto diritto a svolgere la prestazione con un orario settimanale di 36 ore e di aver lavorato oltre tale limite. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che il diritto all'orario di 36 ore fosse già stato riconosciuto da precedenti pronunce del giudice amministrativo passate in giudicato e che, in sede di ottemperanza, fosse stato chiarito il diritto al pagamento, a titolo di straordinario, delle ore eccedenti. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità dell'appello dei lavoratori; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. per errata percezione/interpretazione del giudicato amministrativo richiamato dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accoglimento dell'appello comporta implicitamente il rigetto dell'eccezione di inammissibilità, sicché non vi è omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorso non riportava il contenuto dell'atto di appello necessario a verificare la dedotta carenza di censure. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per mancanza di specificità, perché il ricorrente non ha trascritto i passaggi decisivi delle sentenze amministrative invocate e non si è confrontato con la sentenza del giudizio di ottemperanza che aveva chiarito il contenuto del giudicato. Conseguentemente, il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione che accoglie la domanda o l'impugnazione è logicamente incompatibile con l'eccezione non espressamente esaminata, poiché l'eccezione deve ritenersi implicitamente rigettata.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità può essere scrutinata solo se il ricorso consente di verificare, con l'indicazione puntuale del contenuto dell'atto di appello, l'effettiva assenza dei motivi richiesti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto in modo specifico e con adeguato confronto con gli atti e le decisioni rilevanti; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica e il contenuto degli atti processuali o dei documenti sui quali il motivo si fonda, non essendo sufficiente un richiamo generico.
La censura sul giudicato richiede la trascrizione dei contenuti essenziali delle decisioni richiamate e il confronto con eventuali pronunce successive che ne abbiano chiarito il significato, specie in sede di ottemperanza.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con il rito accelerato previsto per la trattazione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando questo non è dovuto dall'amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- L'accoglimento dell'appello comporta il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente insussistenza del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione dell'art. 342 c.p.c. o del giudicato ex art. 2909 c.c. richiede specificità: occorre trascrivere o indicare con precisione gli atti e i passaggi decisivi rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
- Quando il giudicato invocato è stato già interpretato in un successivo giudizio di ottemperanza, il motivo di ricorso deve confrontarsi anche con tale pronuncia; in mancanza, la censura difetta di specificità.
- Il mancato rispetto dell'onere di specificazione degli atti e dei documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. conduce all'inammissibilità del motivo, anche se formulato come violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15759/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15787/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15799/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15800/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15802/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15804/2023 del 06/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →