Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15799/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento ispettivo dell’INPS nei confronti di una società che svolgeva un appalto di pulizie presso il Casinò Municipale di Campione d’Italia. La Corte d’appello di Milano aveva accolto l’azione di accertamento negativo proposta dalla società, ritenendo non dovuti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura ordinaria perché i lavoratori erano stati, di fatto, pagati in franchi svizzeri. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1-quater del D.L. n. 688/1985, conv. in L. n. 11/1986, dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 536/1987, conv. in L. n. 48/1988, nonché degli artt. 1277 e 1279 c.c., sostenendo che il beneficio contributivo spetta solo se la retribuzione sia pattuita contrattualmente in franchi svizzeri e non quando il pagamento in tale valuta avvenga solo in fatto. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e resistito nel merito; il fallimento intimato è rimasto contumace.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’interpretazione seguita dalla Corte d’appello. Ha affermato che la riduzione contributiva prevista per i lavoratori operanti a Campione d’Italia richiede che la retribuzione sia stabilita nel contratto in franchi svizzeri, ossia che il datore di lavoro abbia assunto un’obbligazione retributiva in tale moneta. Non basta, invece, che il pagamento avvenga di fatto in franchi svizzeri durante l’esecuzione del rapporto, senza una corrispondente pattuizione originaria. In applicazione di questo principio, il ricorso dell’INPS è stato accolto; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1-quater D.L. n. 688/1985

    "i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri"; riduzione entro il limite massimo del 50 per cento

    La norma richiede, per lo sgravio contributivo, che la retribuzione sia contrattualmente fissata in franchi svizzeri; non è sufficiente il mero pagamento in tale valuta eseguito di fatto.

  • L. n. 11/1986

    legge di conversione del D.L. n. 688/1985

    Conferma la disciplina agevolativa per i datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d’Italia.

  • art. 5, comma 8, D.L. n. 536/1987

    estensione del beneficio ai contributi a carico dei dipendenti

    Estende la medesima riduzione contributiva anche alla quota contributiva dovuta dai lavoratori.

  • L. n. 48/1988

    legge di conversione del D.L. n. 536/1987

    Conferma l’estensione del beneficio contributivo ai contributi a carico dei dipendenti.

  • art. 1277 c.c.

    Richiamato dall’INPS nella prospettiva delle obbligazioni pecuniarie, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla necessità della pattuizione in valuta estera.

  • art. 1279 c.c.

    Richiamato dall’INPS; la Corte valorizza il principio per cui il debito deve essere assunto in una determinata moneta, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa.

  • art. 1278 c.c.

    La Corte lo richiama quale riferimento per qualificare i lavoratori agevolati come soggetti verso i quali il datore di lavoro abbia assunto, per contratto, un debito di valuta in franchi svizzeri.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

    Richiamato nell’eccezione di inammissibilità respinta, poiché le censure dell’INPS sono state qualificate come mere difese proponibili in ogni fase del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una disciplina agevolativa collega un beneficio a lavoratori "retribuiti in" una determinata moneta, il requisito va riferito alla pattuizione contrattuale della valuta e non al solo modo di pagamento concretamente adottato in esecuzione del rapporto.
  • Ai fini della determinazione di contributi e sgravi, l’ente previdenziale deve poter fare affidamento su dati oggettivi risultanti dal contratto di lavoro; non possono rilevare, in sostituzione della pattuizione, meri comportamenti di fatto idonei a rimodulare informalmente il programma negoziale.
  • Il rapporto contributivo ha autonomia rispetto al rapporto retributivo: l’obbligo contributivo e il relativo regime agevolativo si apprezzano secondo regole proprie e in base ai presupposti previsti dalla legge previdenziale.
  • Le difese fondate sull’interpretazione della disciplina normativa e sugli effetti del contratto di lavoro possono essere dedotte anche in cassazione quando non introducano fatti nuovi ma si limitino a contestare la corretta applicazione della legge.
  • In presenza di una norma premiale, il suo ambito applicativo non può essere esteso oltre i casi espressamente considerati dal legislatore, specie se la finalità dell’agevolazione impone controlli certi e verificabili.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.