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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00404/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (finanziaria)

La controversia

Un privato aveva ottenuto un finanziamento con rimborso rateale mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo di euro 4.451,28 in 60 rate. Dopo aver pagato solo quattro rate, aveva estinto anticipatamente il rapporto e aveva contestato il conteggio estintivo, sostenendo che la mancata restituzione di commissioni, spese e costi assicurativi relativi al periodo di ammortamento non goduto facesse superare il tasso soglia di usura, perché nel TEG dovevano rientrare tutti i costi collegati all’erogazione del credito, inclusi quelli assicurativi. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo rilevante anche il costo della polizza strettamente collegata al finanziamento e ritenendo che, in caso di estinzione anticipata, la clausola che tratteneva integralmente commissioni e spese integrasse un’usura originaria. La società finanziaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p., della l. n. 108/1996 e della l. n. 24/2001, sostenendo che il TEG va calcolato alla data della pattuizione e sulla durata originariamente concordata, senza considerare l’eventuale estinzione anticipata; inoltre, la nullità della clausola sugli oneri non maturati escluderebbe in radice l’usura; 2) violazione dell’art. 2033 c.c. e nullità della sentenza per difetto di legittimazione passiva, deducendo che il premio assicurativo era stato incassato dall’assicuratore e non dalla finanziaria; 3) violazione dell’art. 1896 c.c., assumendo la non ripetibilità del premio assicurativo non maturato. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri, affermando che l’estinzione anticipata è un fatto successivo ed eventuale, estraneo alla fisiologia del contratto, e che il calcolo del TEG ai fini dell’usura va compiuto con riferimento alla durata pattuita al momento della stipula, senza includere eventi successivi come la cessazione anticipata del finanziamento; ne consegue che non può configurarsi usura originaria per effetto del mancato rimborso di commissioni e costi dovuto all’estinzione anticipata. La clausola che precludeva il rimborso era comunque stata già dichiarata nulla dal giudice di merito per contrasto con l’art. 125 T.U.B. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della società finanziaria, ritenendo errata la qualificazione del rapporto come usurario originario per il solo fatto dell’estinzione anticipata e del mancato rimborso di commissioni e spese non maturate. Ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi relativi alla legittimazione passiva e alla ripetibilità del premio assicurativo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1815 c.c.

    richiamato come norma sul controllo dell’usura nei contratti di finanziamento; la Corte ribadisce che la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata al momento della pattuizione e sulla base della durata contrattuale originaria, non su eventi successivi come l’estinzione anticipata.

  • art. 644 c.p.

    richiamato quale disposizione centrale sulla nozione di usura; la Corte riafferma il principio di onnicomprensività dei costi rilevanti ai fini usura, ma nei limiti della valutazione genetica del contratto, senza considerare vicende sopravvenute.

  • art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108

    richiamato per il metodo di determinazione del tasso soglia e del TEG; la Corte osserva che il calcolo deve essere effettuato secondo i criteri di legge e secondo la durata pattuita del prestito.

  • art. 1 L. 28 febbraio 2001, n. 24

    "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"

    la Corte richiama la norma a sostegno della tesi per cui l’usurarietà va verificata al momento della promessa o convenzione, non al momento del pagamento o di vicende successive.

  • art. 2033 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che la ripetizione dell’indebito è proponibile solo nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la legittimazione processuale; censura assorbita.

  • art. 1896 c.c.

    invocato per sostenere la non ripetibilità del premio assicurativo non maturato; motivo assorbito.

  • art. 125 T.U.B.

    richiamato come parametro di nullità della clausola contrattuale che escludeva il rimborso delle commissioni e delle spese non maturate in caso di estinzione anticipata.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell’usura nei contratti di finanziamento, il TEG va determinato con riferimento al momento della pattuizione e alla durata originariamente concordata, senza tenere conto di eventi successivi ed eventuali come l’estinzione anticipata del rapporto.
  • L’usura cosiddetta originaria richiede che il superamento della soglia sia insito nell’assetto negoziale al momento della conclusione del contratto; non può derivare da vicende sopravvenute che modificano ex post il costo effettivo del credito.
  • La mancata restituzione, in caso di rimborso anticipato, di commissioni o costi non maturati non trasforma automaticamente il contratto in usurario; al più può porre un problema di validità della specifica clausola di trattenimento o di rimborso.
  • Le istruzioni della Banca d’Italia e i criteri di calcolo del TEG devono essere letti in coerenza con la disciplina di legge sull’usura, ma il giudizio di usurarietà resta ancorato alla fisiologia del rapporto al momento della stipula.
  • Quando una doglianza principale viene accolta e risolve la questione centrale della causa, le censure ulteriori che dipendono da essa possono ritenersi assorbite.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancariaIntermediazione finanziaria
RamiBancario e finanziario
SottomaterieInteressi usurariEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullità

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