Cassazione Civile, Ordinanza n. 29088/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il consorzio aveva agito in primo grado contro la dipendente per ottenere la restituzione di un'indennità tecnico-professionale che assumeva essere stata indebitamente corrisposta. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva respinto la domanda; la Corte d'appello di Salerno aveva poi dichiarato inammissibile l'appello del consorzio per tardività, ritenendo che il termine semestrale per impugnare decorresse dalla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta il 26 aprile 2018, senza sospensione feriale, poiché controversia soggetta al rito del lavoro. Nel ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto violazione degli artt. 16-bis d.l. n. 179/2012, 15 d.m. n. 44/2011, 133 c.p.c. e, per conseguenza, dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che, nel processo telematico, la pubblicazione della sentenza si perfeziona solo con l'inserimento nel fascicolo informatico e che, nel caso concreto, essendo una sentenza cartacea scansionata, la data rilevante sarebbe stata quella dell'inserimento nel fascicolo telematico (asseritamente 4 luglio 2018), non quella del timbro di deposito in cancelleria (26 aprile 2018).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura, nella parte in cui lamentava un errore della Corte d'appello sulla data di inserimento nel SICID, integrasse in realtà un errore di fatto revocatorio, deducibile solo con revocazione e non con ricorso ordinario per cassazione. Ha comunque escluso la fondatezza della doglianza nel merito, affermando che, in una controversia soggetta al rito del lavoro e in assenza di termine assegnato per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine lungo per impugnare decorre dalla pronuncia in udienza, che equivale alla pubblicazione; inoltre, per una sentenza originariamente cartacea e poi digitalizzata, rileva la data del deposito attestata dal cancelliere, non quella del successivo inserimento nel sistema informatico. Poiché il deposito risultava avvenuto il 26 aprile 2018, l'appello era tardivo. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per mancata difesa dell'intimata; è stata invece dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui, nel processo telematico, la pubblicazione della sentenza dipenderebbe dall'inserimento nel fascicolo informatico
art. 15 d.m. giustizia 21 febbraio 2011, n. 44
richiamato dal ricorrente; la Corte precisa che, per provvedimenti cartacei successivamente digitalizzati, l'inserimento nel fascicolo telematico serve alla tenuta del fascicolo digitale e non incide sul dies a quo del termine d'impugnazione
nel rito del lavoro, la pronuncia in udienza equivale alla pubblicazione; per i provvedimenti cartacei conta il deposito attestato dal cancelliere
il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla pronuncia/pubblicazione secondo le regole applicabili al rito del lavoro e non dall'inserimento nel sistema informatico
richiamato come base per il termine semestrale di impugnazione applicato dalla Corte territoriale
art. 3 l. 7 agosto 1969, n. 742
esclude la sospensione feriale nel rito del lavoro, secondo la Corte d'appello
nel rito del lavoro, quando il giudice decide all'udienza con lettura del dispositivo e delle ragioni, la pronuncia equivale alla pubblicazione e da essa decorre il termine lungo
solo nell'ipotesi residuale di particolare complessità e di fissazione di un termine per il deposito, il termine d'impugnazione decorre dalla comunicazione del deposito
richiamato in relazione alla proposta definitoria depositata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
indicato come rimedio esclusivo quando si denuncia un errore di fatto revocatorio
richiamato dal ricorrente per sostenere che il deposito in cancelleria del provvedimento cartaceo valga come trasmissione della minuta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, se il giudice decide la causa all'udienza con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, la pronuncia in udienza equivale alla pubblicazione e da essa decorre il termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c., salvo che il giudice abbia assegnato un termine per il deposito della sentenza nei casi previsti.
- Per i provvedimenti originariamente redatti in forma cartacea e poi inseriti in copia informatica nel fascicolo telematico, ai fini del termine d'impugnazione rileva la data del deposito in cancelleria attestata dal cancelliere, non la successiva data di recepimento nel sistema informatico.
- Quando la censura investe un presunto errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, la doglianza non è proponibile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., ma solo, se ne ricorrono i presupposti, mediante revocazione ex art. 395 c.p.c.
- Nel rito del lavoro, in assenza di un termine fissato per il deposito della sentenza, la comunicazione della cancelleria e l'inserimento telematico successivo non sono idonei a spostare il dies a quo del termine lungo di impugnazione.
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