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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32331/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifiche fiscali su una società in accomandita semplice e sui suoi soci, l'Ufficio emetteva avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008, poi definiti con adesione. Successivamente notificava un avviso di accertamento integrativo per il solo anno 2007, recuperando a tassazione IVA detratta in relazione alla fattura n. 65 del 10/08/2007 emessa da un'altra società, ritenuta operazione inesistente. La contribuente impugnava l'atto sostenendo, tra l'altro, la decadenza dal potere accertativo e soprattutto l'illegittimità dell'accertamento integrativo per mancanza di veri e nuovi elementi sopravvenuti. La CTP annullava l'atto; in appello la Corte tributaria regionale accoglieva il motivo dell'Ufficio sul raddoppio dei termini, ma confermava l'annullamento ritenendo che gli elementi posti a base dell'accertamento integrativo non fossero nuovi, perché già conosciuti dall'Amministrazione durante le pregresse verifiche e nel contraddittorio precedente. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando un travisamento delle prove e sostenendo che la CTR avesse attribuito rilevanza a circostanze non risultanti dagli atti; con un secondo motivo denunciava violazione dell'art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che gli elementi che avevano giustificato l'atto integrativo erano emersi solo successivamente, nel 2013, grazie all'esame delle movimentazioni bancarie dell'anno 2008 e ai relativi contraddittori, e quindi costituivano nuovi elementi legittimanti l'integrazione dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte inammissibili per difetto di specificità, perché l'Agenzia non aveva chiarito adeguatamente, né nell'atto impositivo né nel ricorso, quali indagini e quali contraddittori fossero stati effettivamente svolti dopo i primi accertamenti e quali documenti li comprovassero. Nel merito ha poi affermato che l'accertamento integrativo ex art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 è legittimo solo se fondato su elementi effettivamente e oggettivamente sopravvenuti e non già conosciuti dall'Ufficio al momento dell'avviso originario. Nel caso concreto, dalle stesse allegazioni dell'Amministrazione emergeva che le anomalie sulla fattura, i rapporti con la società terza, il bonifico a favore della socia e i successivi movimenti finanziari erano già stati acquisiti o comunque sospettati nel corso delle verifiche e delle indagini precedenti all'emissione dei primi avvisi. Perciò l'atto integrativo non si fondava su nuove fonti di conoscenza, ma solo su un successivo approfondimento di dati già disponibili. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza per asserita violazione delle regole di valutazione della prova e travisamento del contenuto degli atti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione e falsa applicazione della norma tributaria sull'accertamento integrativo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come parametri di corretto apprezzamento delle prove e del contenuto degli atti processuali.

  • art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972

    "le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi"

    l'accertamento integrativo IVA è ammesso solo se fondato su elementi nuovi, oggettivamente sopravvenuti e non già conosciuti dall'Ufficio al momento dell'avviso originario.

  • art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    "l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi"

    richiamato come disciplina parallela per le imposte dirette, a conferma del principio per cui i nuovi elementi devono essere sopravvenuti rispetto all'accertamento originario.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per distinguerlo dall'accertamento integrativo, quale fattispecie di accertamento parziale.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per distinguere l'accertamento parziale in materia IVA dall'accertamento integrativo.

  • art. 5 TUIR

    richiamato solo per indicare la tassazione dei redditi di partecipazione dei soci.

Massime di principio

  • L'accertamento integrativo in materia IVA è legittimo solo se si fonda su fonti diverse da quelle poste a base dell'avviso originario oppure su dati la cui conoscenza sia realmente sopravvenuta all'Ufficio; non è consentita una mera rivalutazione o un maggiore approfondimento di elementi già acquisiti.
  • Ai fini della nozione di "nuovi elementi" rilevante per l'accertamento integrativo, occorre verificare l'effettiva e oggettiva ignoranza dell'Ufficio al momento dell'atto originario: se i fatti o i documenti erano già emersi nella precedente attività istruttoria, manca il requisito della novità.
  • Chi contesta la legittimità dell'accertamento integrativo deve allegare e dimostrare con precisione quali siano le nuove fonti di conoscenza e in quale momento siano state acquisite; censure generiche o non supportate dalla riproduzione dei passaggi rilevanti degli atti sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Il principio di unicità dell'accertamento fiscale impedisce la frammentazione artificiosa del controllo in più atti successivi fondati sugli stessi dati già conosciuti dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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