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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15987/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento intimato da un ente locale a un proprio dipendente ai sensi dell’art. 36 del CCNL Funzioni locali e del d.P.R. n. 171/2011, per asserita inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro. Il lavoratore impugnava il recesso, ma sia il Tribunale sia la Corte d’appello dichiaravano l’azione inammissibile per decadenza dall’impugnazione, ritenendo che la lettera di licenziamento fosse pervenuta al domicilio del destinatario e fosse quindi operante la presunzione di conoscibilità ex art. 1335 c.c., non vinta dalla mancata comunicazione dell’atto da parte della madre convivente che lo aveva ricevuto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 1335 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso rilievo a circostanze interne alla sfera del lavoratore e al comportamento della familiare ricevente, che avrebbero impedito la conoscenza dell’atto; 2) violazione dell’art. 6 l. n. 604/1966, lamentando che la missiva ricevuta non recasse i motivi del recesso, noti solo in mediazione, e non consentisse di attivare tempestivamente l’impugnazione; 3) violazione dell’art. 36 CCNL Funzioni locali e del d.P.R. n. 171/2011, assumendo che tali norme non legittimassero il recesso così come applicato e imponessero soluzioni alternative per il lavoratore fragile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la presunzione di conoscenza legale dell’atto recettizio ex art. 1335 c.c. può essere vinta solo con prova contraria di fatti oggettivi e incolpevoli, esterni alla sfera soggettiva del destinatario, idonei a impedire la conoscibilità dell’atto; nel caso concreto, inoltre, la doglianza era inammissibile perché il ricorrente non aveva riportato le istanze istruttorie rilevanti. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: le censure sulla idoneità della lettera a integrare un licenziamento impugnabile e sulla legittimità sostanziale del recesso si risolvevano in una contestazione dell’apprezzamento di merito della Corte d’appello, che aveva ritenuto assorbente la decadenza; inoltre, le questioni sulla illegittimità del licenziamento non erano state esaminate dal giudice di merito proprio perché assorbite dalla tardività dell’impugnazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    La conoscenza legale dell’atto recettizio deriva dalla sua regolare ricezione al domicilio del destinatario; la presunzione di conoscibilità è iuris tantum e può essere vinta solo provando, con circostanze oggettive e incolpevoli, l’impossibilità di aver notizia dell’atto.

  • art. 6 l. n. 604/1966

    L’impugnazione del licenziamento presuppone che il lavoratore abbia ricevuto una comunicazione idonea a rendere conoscibile il recesso e i motivi, così da far decorrere il termine di decadenza.

  • art. 36 del CCNL per il comparto Funzioni locali

    Norma richiamata come base del recesso per inidoneità assoluta e permanente al lavoro; le censure del ricorrente sulla sua portata sono state dichiarate inammissibili perché assorbite dalla decadenza.

  • d.P.R. n. 171/2011

    Norma richiamata insieme al CCNL quale disciplina del recesso per inidoneità; la Corte non ne ha esaminato la legittimità sostanziale perché non scrutinata nel merito dal giudice d’appello.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il rilievo della consegna dell’atto a un familiare convivente, ma non è stato valorizzato dalla Corte ai fini della decisione.

  • art. 7 l. n. 890/1982

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla consegna dell’atto a un familiare, senza incidere sulla ratio decidendi della pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La presunzione di conoscibilità ex art. 1335 c.c. opera quando l’atto recettizio perviene al domicilio del destinatario e può essere superata solo con prova contraria di fatti oggettivi, esterni e incolpevoli, non con mere circostanze soggettive o interne alla sfera personale del ricevente.
  • Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione del licenziamento, è sufficiente una comunicazione che, per il suo contenuto e la sua ricezione, sia idonea a rendere conoscibile il recesso; se la questione sulla validità del contenuto non è stata esaminata dal giudice di merito perché assorbita da una preclusione processuale, non può essere utilmente riproposta in cassazione come censura autonoma sul merito.
  • In cassazione è inammissibile la doglianza che pretenda di rivalutare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla ricezione e sul contenuto della comunicazione, specie quando il ricorrente non trascriva gli atti e i documenti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
  • Quando il giudice d’appello fonda la decisione sulla decadenza dall’impugnazione, le questioni sulla legittimità sostanziale del licenziamento restano assorbite e non possono essere esaminate se non nei limiti in cui incidano sulla stessa tempestività dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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