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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23732/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura fallimentare: il tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società, poi incorporata in altra società di diritto estero. Dopo un primo reclamo accolto in sede di cassazione con rinvio, il giudizio doveva essere riassunto davanti alla corte d'appello. La riassunzione è stata effettuata dalla creditrice istante con atto di citazione, notificato e depositato oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione. La corte d'appello ha dichiarato l'estinzione del procedimento ritenendo che, nel rito camerale del reclamo fallimentare, la riassunzione dovesse avvenire con ricorso e che, in ogni caso, il deposito fosse tardivo perché non operava la sospensione feriale. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 392 c.p.c., 18 l.fall., 156 c.p.c. e d.lgs. 150/2011, sostenendo che l'errata scelta della citazione invece del ricorso non avrebbe impedito la rituale instaurazione del giudizio, essendo la citazione stata notificata tempestivamente; 2) violazione degli artt. 157 e 393 c.p.c., sostenendo che l'estinzione non potesse essere dichiarata d'ufficio e dovesse essere eccepita dalla parte interessata nel primo atto difensivo, mentre nel caso concreto l'eccezione era stata sollevata solo con note successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di rinvio relativo al reclamo fallimentare ex art. 18 l.fall., la riassunzione deve essere effettuata con ricorso; tuttavia, quando viene erroneamente utilizzata la citazione, ai fini del rispetto del termine di tre mesi ex art. 392 c.p.c. rileva il deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice di rinvio, non la sola notificazione. Poiché il deposito era avvenuto oltre il termine e non operava la sospensione feriale, la riassunzione era tardiva. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che il giudizio era soggetto all'art. 307, comma 4, c.p.c., nel testo vigente, secondo cui l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, sicché non era decisiva l'eventuale tardività dell'eccezione di parte. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per il mutamento di giurisprudenza sul rapporto tra giudizio di rinvio e reclamo fallimentare.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento introduce un procedimento camerale che, in sede di rinvio, conserva la natura del rito originario e richiede la riassunzione con ricorso.

  • art. 392 c.p.c.

    La riassunzione davanti al giudice di rinvio deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione; nel rito camerale in esame, quando la riassunzione avviene erroneamente con citazione, il termine va verificato avendo riguardo al deposito dell'atto in cancelleria.

  • art. 393 c.p.c.

    La tardiva riassunzione comporta l'estinzione del procedimento di rinvio.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della fungibilità delle forme, ma non idoneo a superare la tardività del deposito nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 150/2011, art. 4, comma 5

    La regola di conversione/fungibilità tra ricorso e citazione prevista per i procedimenti disciplinati dal decreto non è estensibile oltre l'ambito di applicazione espressamente previsto.

  • art. 157 c.p.c.

    Invocato per sostenere la necessità di eccezione di parte per l'estinzione, ma ritenuto recessivo rispetto all'art. 307, comma 4, c.p.c.

  • art. 307, comma 4, c.p.c.

    Nel testo vigente, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, sicché non è necessario che sia tempestivamente eccepita dalla parte interessata.

  • art. 1 l. n. 742/1969

    Richiamato per escludere la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nel tipo di controversia considerata.

  • art. 3 l. n. 742/1969

    Concorre a escludere la sospensione feriale dei termini nel procedimento in materia fallimentare esaminato.

  • art. 92 l. ord. giud.

    Richiamato per ribadire il regime di non sospensione feriale dei termini processuali nella materia considerata.

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    Norma richiamata quale base del rinvio disposto dalla Cassazione nel precedente giudizio.

  • art. 310, comma 2, c.p.c.

    Evocato nel nuovo orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte per distinguere gli effetti dell'estinzione del solo giudizio di reclamo rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Utilizzato per giustificare la compensazione integrale delle spese in ragione del mutamento giurisprudenziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio che scaturisce da un procedimento camerale da introdurre con ricorso, anche la riassunzione deve rispettare la forma del ricorso; se invece è usata la citazione, la tempestività va valutata sul deposito dell'atto in cancelleria, perché è il deposito a produrre gli effetti dell'atto riassuntivo.
  • La regola di fungibilità tra ricorso e citazione, prevista da norme speciali, non è applicabile oltre il loro specifico ambito: fuori dai casi espressamente disciplinati, non consente di superare la decadenza derivante dal deposito tardivo.
  • Quando il termine di riassunzione decorre dalla pubblicazione della sentenza di cassazione e non opera la sospensione feriale, il deposito oltre i tre mesi determina l'estinzione del giudizio di rinvio.
  • Nel regime dell'art. 307, comma 4, c.p.c. l'estinzione opera di diritto ed è dichiarabile anche d'ufficio; non è quindi necessaria un'eccezione tempestiva della parte interessata per renderla rilevabile.
  • Nelle controversie fallimentari, il mutamento di giurisprudenza su un punto decisivo può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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